17Feb2025

Finanziamento navale: la cessione degli indennizzi assicurativi

È noto che nel finanziamento navale la garanzia fondamentale del credito del finanziatore è costituita dal bene-nave. Ciò vale sia nel caso di mutuo, mediante l’ipoteca navale, sia nel caso di leasing finanziario, mediante l’intestazione della proprietà della nave al “lessor” e gli strumenti contrattuali propri del contratto di leasing , come la “forfeiture” del bene nel caso di inadempienza del “lessee”.

Ma è altrettanto noto che alla garanzia c.d. “reale”, costituita, come detto, dal valore del bene-nave, si affiancano altre garanzie di carattere “personale”, essenzialmente attraverso l’istituto della cessione del credito (“assignment of rights”).

E così è prassi costante che il finanziatore ottenga la cessione dei diritti che il finanziato vanterà nei confronti del proprio assicuratore, nei confronti del noleggiatore della nave e, in caso di “newbuilding”, nei confronti del cantiere ovvero della banca del cantiere che abbia rilasciato la “refund guarantee”. Ebbene, in ciascuno dei casi sopra elencati (cessione dei crediti assicurativi, dei crediti verso il noleggiatore e dei crediti verso il cantiere e/o la sua banca), l’attenzione degli studiosi e della giurisprudenza è costantemente focalizzata sulla tutela del creditore cessionario, cioè del finanziatore, banca o società di leasing che sia.

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