Accogliendo le richieste delle associazioni del settore, il legislatore ha riconosciuto la specificità delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto. L’art. 1 del Decreto Infrazioni, modificando l’art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 (approvata durante il Governo Draghi), ha eliminato ogni riferimento alle concessioni per la realizzazione e gestione di tali strutture.
Questa scelta si basa sul fatto che l’utilizzo di beni portuali, rientranti nel demanio marittimo necessario (artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.), da parte di concessionari privati, non ricade sotto la Direttiva 2014/23/UE relativa ai contratti di concessione. Tali concessioni non rientrano nella nozione di “concessioni di servizi” (cfr. sentenza CGUE 14 luglio 2016, “Promoimpresa”) e sono assegnate attraverso la procedura di cui all’art. 3, D.P.R. 509/1997, in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
Questo chiarimento normativo distingue le concessioni per la nautica da diporto dalle concessioni balneari, superando definitivamente l’equiparazione tra le due categorie.
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