La distinzione, che non ha carattere puramente teorico, non è affatto banale per gli operatori di settore quanto ad effetti pratici, tenuto conto che impatta fortemente sull’allocazione dei rischi, alla luce della diversa disciplina delle responsabilità e degli oneri rispettivamente a carico delle diverse figure.
Nella specie la controversia riguardava un’azione di rivalsa promossa da parte di una compagnia di assicurazione nei confronti di un operatore del settore incaricato dal committente di organizzare una importazione di merce via aerea dagli Stati Uniti all’Italia e che l’attrice sosteneva aver assunto il ruolo di operatore logistico (appaltatore di servizi di logistica).
L’attore imputava, in particolare, all’operatore di settore di aver assunto molteplici e diversi obblighi, estesi sino alla presa in consegna delle merci, al magazzinaggio e movimentazione delle merci, alla gestione di pratiche doganali, agendo nella sostanza come operatore logistico, con la conseguenza che il contratto in questione dovesse essere qualificato come di logistica.
L’operatore di settore d’altro canto sosteneva di aver assunto il ruolo di spedizioniere puro o al più, in subordine, di spedizioniere vettore, con conseguente applicazione della normativa di riferimento.
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