Si è, in tal modo, colmata una perdurante lacuna legislativa riguardante il contratto di logistica. Il contratto di logistica, infatti, pur rappresentando una tipologia di contratto sempre maggiormente diffusa, sino ad oggi non disponeva di norme ad esso specificamente dedicate né, tantomeno, era presente nel nostro ordinamento una disposizione che ne fornisse la definizione normativa: conseguentemente tale contratto viene solitamente ricondotto ad una fattispecie atipica di contratto di appalto.
La nuova formulazione dell’art. 1667 bis cod. civ. è rubricata “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e stabilisce che “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. La nuova norma appare alquanto rilevante sotto più profili.
La portata innovatrice della nuova norma, infatti, non si esaurisce sotto il profilo definitorio, in quanto introduce dei profili di natura sostanziale potenzialmente impattanti anche sui contratti di trasporto.
Negli ultimi anni, a seguito di una circolare del ministero del welfare, si è cominciata ad affacciare una distinzione (sempre più frequentemente condivisa dalla giurisprudenza) fra la fattispecie di contratto di trasporto “puro” e quella dell’appalto di servizi di trasporto.
Ci si troverebbe innanzi alla seconda fattispecie, ossia l’appalto di servizi di trasporto, ogniqualvolta, a fianco del mero trasferimento di merci da un luogo ad un altro, le parti abbiano inteso affidare al vettore lo svolgimento di qualche prestazione accessoria.
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