Con risposta all’interpello n. 449 del 9 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha sottolineato le differenze tra la non imponibilità Iva ex art. 8 bis lett. e) e quella prevista dall’art. 9 Dpr n. 633/1972 in relazione ai servizi di demolizione di una nave, concessi in subappalto.
Infatti, nell’ambito di un contratto di appalto tra l'Autorità Portuale del mare e un Consorzio, quest’ultimo costituiva una società, Delta, avente come unico oggetto sociale il compimento di tutte le prestazioni relative al contratto di affidamento unitario. La società istante Alfa risultava affidataria del solo "Intervento di rimozione e demolizione del relitto della nave”. Per lo svolgimento delle complesse fasi operative connesse alla demolizione del relitto, l'istante si avvaleva di subappaltatori e subcontraenti. L'attività commissionata ai subappaltatori riguardava un'intera fase dell'opera, eseguita mediante utilizzo di personale e mezzi del subappaltatore che, a fronte dello stato di avanzamento lavori emetteva fattura nei confronti della committente Alfa che, a sua volta, rifatturava a Delta, in regime di non imponibilità. L’attività svolta dai subcontraenti aveva invece ad oggetto singoli servizi, fatturati direttamente ad Alfa – con IVA ovvero in regime di non imponibilità seconda del servizio reso- e pagati direttamente da Alfa stessa.
Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente cliccando qui.