Le modifiche previste dal nuovo regolamento lasciano inalterato il limite principale delle operazioni di cabotaggio, secondo il quale:
(i) una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale, i trasportatori sono autorizzati ad effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio e
(ii) l’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel contesto del trasporto internazionale.
A far data dallo scorso 21 febbraio, però, ai trasportatori non è più consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso complesso veicolare, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione. E’ stato quindi introdotto un periodo transitorio prima del quale non possono essere effettuate nuove operazioni di cabotaggio, per prevenire il cabotaggio sistematico (c.d. “cooling-off period”).
È opportuno menzionare anche il nuovo art. 5 del Reg. 1071/2009, modificato sempre dal Reg. 2020/1055, il quale ha introdotto una nuova disposizione che, seppur non necessariamente legata al cabotaggio, richiede nuovi oneri organizzativi per il trasportatore. Secondo questa nuova disposizione, il trasportatore, ai fini del rispetto del requisito di stabilimento, dovrà organizzare l’attività della sua flotta in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza. Si tratta chiaramente di una norma atta a contrastare il fenomeno delle "società di comodo" e promuovere l’operatività effettiva delle aziende di trasporto nello stato di stabilimento, ma che impone, in ogni caso, ulteriori limiti temporali a quelli già previsti per il cabotaggio.
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