Con la conversione del Decreto-legge n. 152/2021 nella Legge del 29 dicembre 2021 n. 233 ha finalmente preso vita la riforma della disciplina codicistica del contratto di spedizione.
L’evoluzione del settore del trasporto internazionale degli ultimi decenni (e lo sviluppo di moderne attività di logistica e trasporto multimodale) chiamava con forza un’operazione di ammodernamento normativo che cercasse di adeguare il più possibile la disciplina alla realtà operativa; basti pensare che il testo era rimasto invariato dal 1942 con la promulgazione del Codice Civile e risultava non adatto a descrivere la prassi ormai diffusa, contribuendo peraltro a possibili incertezze applicative.
L’intervento legislativo nel suo complesso non incide strettamente solo sul contratto di spedizione (di cui agli articoli 1737 e seguenti cod. civ.), ma affronta anche la materia della limitazione della responsabilità vettoriale per perdita e avaria delle cose trasportate (di cui all’art. 1696 cod. civ.) unitamente a quella del privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del mandatario (di cui all’art. 2761 cod. civ.).
Vediamo di seguito alcune sintetiche note sugli articoli riformati e le relative conseguenze pratiche.
La revisione dell’art. 1696 cod. civ. rappresenta un intervento di notevole importanza per la disciplina dei trasporti in generale. Lo scopo della revisione è quello di fornire maggior chiarezza circa la disciplina della limitazione della responsabilità vettoriale senza delimitarla ai soli trasporti terrestri. Per questi ultimi continuano ad applicarsi i limiti di responsabilità precedenti (1€/kg per i trasporti nazionali e limiti di cui alla convenzione CMR per i trasporti internazionali), mentre viene specificato che i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari sono soggetti ai limiti sanciti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili, sempre che ricorrano i requisiti ivi previsti per l’insorgere della responsabilità del vettore. Ulteriore innovazione dell’articolo attiene allo specifico inserimento di un limite anche per i trasporti intermodali per i quali la responsabilità risulta adesso limitata ad un euro ogni chilogrammo di merce perduta o avariata in caso di trasporti nazionali e a tre euro nei trasporti internazionali, nei casi in cui non fosse possibile individuare in che fase del trasporto si è verificato il danno.
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