01Apr2021

Dalle ZES alle ZLR rafforzate: nella semplificazione amministrativa un’opportunità per il Paese

Il percorso è stato scandito dall’adozione del DL 91/2017, che ha istituito le Zone Economiche Speciali (ZES) per favorire lo sviluppo dell’attività d’imprese nelle regioni del Paese meno sviluppate e in transizione; dai commi da 61 a 65 dell’art. 1 della L 205/2017, che – istituendo le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) – hanno esteso ai porti del Nord Italia alcune delle agevolazioni previste per il Mezzogiorno dal citato DL 91/17 e, infine, dall’art. 1 co. 313 della L. 160/2019 che, modificando il regime contemplato dalla L. 205/17 con riguardo alle ZLS, ha operato la sostanziale equiparazione alle ZES delle ZLS, che infatti in forza di tale provvedimento hanno assunto il nome di ZLS rafforzate.

L’iniziativa del legislatore si colloca in un quadro internazionale che ascrive alle ZES, cresciute nel mondo dalle 500 del 1997 alle circa 5.400 attuali, un ruolo strategico per reagire alla crescente concorrenza internazionale nell’attrazione degli investimenti esteri, offrendo benefici fiscali e doganali e semplificazioni amministrative e burocratiche in aree geograficamente delimitate.

Le ZES e le ZLS rafforzate italiane non mancano di valorizzare le prerogative d’ordine fiscale, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, attingibile nelle ZES e nelle ZLS rafforzate, e la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, prerogativa quest’ultima peraltro riconosciuta dall’art. 1 co. 173-176 della Legge Finanziaria 2021 alle sole ZES.

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