In particolare, la Corte, confermando un precedente orientamento, ha escluso che l’attività di concessione di aree demaniali marittime possa consistere in attività di impresa (1). In particolare, secondo gli Ermellini, tali attività “sono indubbiamente riconducibili nell’alveo delle funzioni statali e non possono essere ricomprese nell'ambito di una attività di impresa, dovendo essere funzionali e correlate all'interesse statale al corretto funzionamento delle arie portuali, concretandosi in poteri conferiti esclusivamente a tal fine, […] con una discrezionalità vincolata, sottoposta a controlli da parte del Ministero dei Trasporti”.
Nel provvedimento non ci sono riferimenti a principi dell’ordinamento euro-unitario, sebbene la natura dell’attività delle autorità portuali sia già stata oggetto di una serie di pronunce della Corte di Giustizia dell’Ue in materia di aiuti di Stato. Il tema è estremamente attuale anche perché la Commissione europea (la “Commissione”) ha recentemente avviato un’indagine formale contro l’Italia per presunti aiuti di Stato alle Autorità Portuali sotto forma di esenzioni all’imposta sul reddito delle società (“Ires”).Al fine di meglio apprezzare la portata della sentenza commentata, pare dunque opportuno ripercorrere di seguito le principali tappe dell’evoluzione del quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato ai porti.
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