La Pubblica Amministrazione è stata sin dal 1991, epoca della emanazione della prima normativa italiana in materia, uno dei soggetti sottoposti alla disciplina a prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Attualmente, i compiti della Pubblica Amministrazione con riferimento alla prevenzione del riciclaggio sono definiti dal decreto legislativo n. 231 dell’11 novembre 2007, come recentemente riformato ad opera del decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017.
Sebbene, infatti, oggi l’Amministrazione non rientri più tra le categorie di soggetti formalmente obbligati, la disamina della normativa post novella di riferimento lascia intuire che vi è forte volontà di mantenere un ruolo attivo e collaborativo della Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’azione di prevenzione, in base alla quale essa stessa è tenuta ad ottemperare ad obblighi di compliance in materia di antiriciclaggio.
Detti obblighi sono enucleati dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 231/2007 il quale prevede diversi adempimenti in capo alle Amministrazioni che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell’ambito di: a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici (i.e. decreto legislativo n. 50/2016);
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
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