09Gen2020

Giurisdizione e vendita on line dei biglietti aerei

Con l’ordinanza n. 18257/19 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione della giurisdizione internazionale nei casi di acquisto di un biglietto aereo concluso on line. La decisione prende le mosse da una controversia per smarrimento di bagagli nata tra una nota compagnia aerea e due passeggeri, cittadini italiani, che avevano acquistato on line un biglietto con tratta Copenaghen – Havana. Di qui l’azione, dinanzi ai giudici italiani, promossa dai due passeggeri contro la compagnia aerea che ha eccepito il difetto di giurisdizione, mediante la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione, tenendo conto che il biglietto era stato acquistato sul sito principale registrato presso la propria sede legale. La particolare modalità di conclusione del contratto di trasporto aereo che è stata presa in considerazione dalla Corte di Cassazione si inquadra nella disciplina sui fori competenti dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal del 1999 sull’unificazione di alcune regole sul trasporto aereo di persone e di merci (la “Convenzione”), anche in considerazione della non applicabilità del regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. Bruxelles 2 Bis) trattandosi di contratto di trasporto e non di pacchetto turistico.

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