La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167 affronta in modo innovativo un tema di capitale importanza nei rapporti fra interessi pubblici ambientali, culturali e paesaggistici.
L’occasione è stata fornita, come ormai da anni accade molto frequentemente, dalla materia dell’autorizzazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile, settore in cui sistematicamente si fronteggiano l’interesse ambientale e alla salute umana sotto la specie della tutela del clima (dipendente in modo decisivo dalla riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili e quindi dalla promozione delle energie rinnovabili) e l’interesse alla tutela del paesaggio e dei beni culturali; il tutto al cospetto dell’interesse pubblico allo sviluppo economico e di quello all’autosufficienza energetica (quest’ultimo, non privo di riflessi politico-strategici). Si tratta dunque di un settore nevralgico e particolarmente significativo.
La vicenda affrontata dalla pronuncia in esame è paradigmatica: rilasciata l’autorizzazione unica per la realizzazione di due impianti eolici, veniva imposto un vincolo culturale che di fatto ne precludeva la realizzazione.
Giudicando sull’impugnazione del decreto recante la dichiarazione di interesse culturale, il Consiglio di Stato compie un’approfondita analisi dei contenuti e dei presupposti di tale dichiarazione e, in particolare, del tema di quali siano gli interessi pubblici da prendere in considerazione.
Un orientamento più tradizionale della giurisprudenza tende a ritenere che le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi culturali e paesaggistici debbano valutare e soppesare solo tali interessi, e non altri interessi pubblici coinvolti. Complementare a tale approccio è la distinzione fra le nozioni di “ambiente”, di “paesaggio” e di “patrimonio culturale”, ritenute distinte e separate (sui rapporti fra ambiente e paesaggio, cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 624).
La pronuncia in esame, invece, sulla solida base della giurisprudenza costituzionale, riconosce che negli ordinamenti democratici e pluralisti contemporanei è necessario un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i ‘diritti’, anche per gli ‘interessi’ di rango costituzionale, a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri, di talché possa risultare “tiranno”.
Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente a questo link.