06Mag2022

Valutazione di impatto ambientale: erronea l’equiparazione degli impianti agro-voltaici ai tradizionali impianti fotovoltaici

La differenza strutturale tra impianto agro-voltaico e impianto fotovoltaico ordinario deve comportare una diversa valutazione del relativo impatto ambientale. Dopo la possibilità concessa agli impianti agro-voltaici di accedere agli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili introdotta dall’articolo 31, comma 5 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni-bis”), ulteriori importanti indicazioni sul relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale arrivano dal TAR Lecce. Infatti, con sentenza n. 248/2022, la Seconda Sezione del TAR Lecce ha accolto il ricorso presentato dallo sviluppatore di un impianto agro-voltaico di potenza complessiva pari a circa 6,6 MW, avverso il parere negativo espresso dalla Regione Puglia in sede di valutazione di impatto ambientale.

Al fine di superare i rilievi iniziali sollevati dalla Regione, il ricorrente aveva modificato il progetto originario adottando una soluzione che consentisse la coltivazione agricola e l’uso pastorale di più dell’80% della superficie disponibile. Nonostante ciò, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto che la soluzione proposta arrecasse un pregiudizio alla qualità paesaggistica, in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa di pianificazione territoriale regionale.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il parere negativo reso dalla Regione, evidenziando come lo stesso si basasse sull’errata equiparazione degli impianti agro-voltaici con i tradizionali impianti fotovoltaici. Difatti, le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ritenute in contrasto con le caratteristiche del progetto, sono riferibili all’installazione di impianti fotovoltaici “tradizionali”, ma non anche a quelli agro-voltaici, introdotti successivamente all’approvazione delle norme richiamate.

 

 

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