13Ott2021

Siti contaminati: responsabilità degli amministratori e dei soci delle società di capitali?

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4383 si pronuncia in maniera innovativa su un tema frequentemente ricorrente nella prassi, di grande attualità e di rilievo multidisciplinare: la possibilità di configurare – accanto a quella delle società di capitali – anche una responsabilità per violazione delle norme di tutela ambientale e, in particolare, in materia di scorretta gestione dei rifiuti e di contaminazione delle matrici ambientali, degli amministratori e/o dei soci delle stesse che si siano ingeriti (anche solo di fatto) nella gestione.

La sentenza in oggetto ravvisa tale possibilità in relazione a una fattispecie di contaminazione conseguente alla scorretta gestione di una discarica. L’iter motivazionale della pronuncia si impernia sui seguenti snodi. Ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società; in conseguenza del potere di rappresentanza generale, gravano sugli amministratori e sui soci talune responsabilità; più in particolare, ai sensi dell’art. 2476 c.c. gli amministratori (dunque, anche i soci amministratori) sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tra questi doveri – ad avviso del Consiglio di Stato - vanno annoverati anche quelli ambientali.

 

Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente a questo link.

 

 

 

 

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