Con ordinanza n. 16975 del 16.06.2021 La Cassazione ribadisce che, nell’ambito dei contratti d’appalto, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava anche sul committente se egli si ingerisce nella gestione dei rifiuti affidata all’appaltatore.
Nei contratti d’appalto è sempre stato problematico verificare chi, tra appaltatore e committente, sia da qualificare come produttore dei rifiuti generati dall’attività appaltata. La nozione vigente di “produttore”, come modificata dal D.L. n. 92/2015, individua come tale «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)» (art. 188 d.lgs. n. 152/2006).
Dopo un contrasto giurisprudenziale sul significato da attribuire alla congiunzione “e”, la più recente giurisprudenza della Cassazione penale sembra essersi assestata nel ritenere che l’appaltatore sia, di regola, il produttore (materiale) del rifiuto, e che anche il committente possa però essere qualificato come produttore (giuridico) in caso di sua ingerenza, direzione o controllo (previsto contrattualmente o che si realizza di fatto indipendentemente dall’esistenza di uno specifico accordo) nella gestione dei rifiuti materialmente prodotti dall’appaltatore (cfr. ex multis sent. n. 5916/2015 e 11029/2015).
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