12Mag2021

La perentorietà dei termini in materia di autorizzazione paesaggistica

Con la sentenza 29 marzo 2021, n. 2640, il Consiglio di Stato ha nuovamente preso posizione sulla questione, avente rilevanti implicazioni operative, della perentorietà del termine di cui all’art. 146 c. 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazione paesaggistica. L’articolo in questione prevede un termine di 45 giorni per l’espressione, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, di un parere in relazione a specifici interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposte a tutela.

La vicenda oggetto della pronuncia riguardava il diniego, da parte del SUAP del Comune di La Maddalena, del rilascio di un’autorizzazione paesaggistica che era stata richiesta per l'ampliamento di una struttura ricettiva turistica extra alberghiera sita nel medesimo Comune. La società proprietaria impugnava il provvedimento unico di diniego, sulla base, tra l’altro, dell’argomentazione che, in caso di inerzia della Soprintendenza, si formerebbe il silenzio-assenso, dal quale la Regione, nel pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. 42/2004, non potrebbe discostarsi, stante la natura vincolante del parere. Il T.A.R. Sardegna rigettava il ricorso.

Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente a questo link.

 

 

 

 

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