14Apr2021

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e responsabilità penale

La Cassazione torna sulla (tormentata) distinzione tra acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali, confermando un orientamento giurisprudenziale che non trova tutti d’accordo.

Con sentenza del 23 marzo 2021, n. 11128, la Cassazione si è confrontata nuovamente con un tema alquanto controverso in materia di acque: l’equiparabilità delle acque meteoriche di dilavamento, a determinate condizioni, alle acque reflue industriali.

Il caso analizzato riguardava l’omessa presentazione da parte dell’amministratore di una Società operante nella vendita di carburanti del Piano di gestione delle acque meteoriche richiesto dalla normativa piemontese, scaricando al contempo, a detta del giudice di prime cure, nuovi scarichi di reflui industriali. Per queste ragioni, l’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 137 del Testo Unico Ambientale, commi 1 (che punisce “chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione”) e 9 (che punisce “Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3”). Ricorrendo per Cassazione, l’imputato contestava l’erronea applicazione della normativa di settore: segnatamente, riteneva che le acque di dilavamento e di prima pioggia di cui si discuteva nel caso di specie non fossero assimilabili alle acque reflue industriali e che, conseguentemente, sarebbe stato corretto contestare al più l’illecito – amministrativo – di cui all’art. 133 (che punisce l’inottemperanza alla disciplina regionale di cui all’art. 113, comma 1, lett. b) del medesimo Testo Unico Ambientale).

 

Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente a questo link.

 

 

 

 

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