Con la sentenza 15 dicembre 2020, n. 08054, Il Consiglio di Stato prende posizione su una fattispecie più volte esaminata dai giudici amministrativi: la responsabilità del proprietario per l’illecito abbandono o sversamento di rifiuti da parte di terzi sul proprio terreno, e i limiti di imputabilità della stessa. La decisione è interessante perché, in questo caso, essendo il proprietario un ente pubblico, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il grado di diligenza richiesto ai fini di escludere la colpa non possa essere commisurato alla diligenza media del buon padre di famiglia, ma sia necessario un livello superiore.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello promosso dall’Ente Autonomo Volturno Srl -società a partecipazione pubblica titolare della disponibilità di alcune stazioni della ferrovia Circumvesuviana nel Comune di Marigliano e della gestione del servizio di trasporto pubblico - che sosteneva l’illegittimità dell’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati presso tali stazioni, sembra porsi pienamente nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti più volte chiarito che la responsabilità e quindi la condanna del proprietario di un terreno agli adempimenti previsti dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in nessun caso può essere fondata sul mero dato della disponibilità del suolo su cui l’illecito si è realizzato. Responsabilità e conseguente condanna necessitano di un accertamento serio ed in contraddittorio dell’elemento soggettivo e del nesso causale, escludendosi che possa trattarsi di un caso di responsabilità oggettiva (cfr. tra le altre Cons. Stato, Sez. II. n. 6326/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 4781/2018; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3430/2018).
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