a cura di Luca Soro (AON)
Torniamo sull’importante argomento degli obblighi assicurativi per gli avvocati in relazione ai rischi infortunistici, per ricordare a tutti che – a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla Legge n° 172 del 4 dicembre 2017 (“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5.12.17 – l’obbligo per tutti gli iscritti agli Albi forensi relativo alla stipula di una polizza infortuni per sé stessi è venuto meno, mentre resta a carico degli avvocati la necessità di provvedere la copertura assicurativa rispetto ai rischi infortunistici per tutti i propri collaboratori, praticanti legali e dipendenti (nell’ipotesi che non risultino già coperti da INAIL o simili istituti).
Ecco quanto stabilito dall’art. 19-novies della predetta Legge, recante “Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria”: “1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «a sé e» sono soppresse.”
L’attuale testo dell’art. 12 (“Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni”) della Legge n° 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), al secondo comma risulta pertanto attualmente modificato nella parte qui in discussione come segue: “All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.