C-132/25: che cosa cambia per l’inibitoria cautelare IP
Il 23 aprile 2026 una certezza operativa del contenzioso industrialistico italiano ha smesso di essere tale. Con la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-132/25, M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl, non è venuta meno la rilevanza dell’inibitoria cautelare; si è incrinata, piuttosto, l’idea che i provvedimenti cautelari anticipatori possano bastare da soli, senza giudizio di merito, a stabilizzare le controversie IP (CGUE, 23 aprile 2026, causa C-132/25, M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl, ECLI:EU:C:2026:340).
La vicenda è esemplare. In una controversia in materia di marchio, il titolare aveva ottenuto dal Tribunale di Roma l’inibitoria dell’uso del segno, con ordine di rimozione dell’insegna e penalità di mora. Ottenuta la misura, però, non aveva promosso il giudizio di merito. La resistente aveva quindi chiesto l’inefficacia dell’inibitoria cautelare; il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano respinto la domanda, qualificando l’inibitoria come provvedimento anticipatorio sottratto alla caducazione ai sensi dell’art. 132, comma 4, c.p.i.
Nell’ordinamento italiano, il titolare che ottiene l’inibitoria anticipatoria non è tenuto ad avviare il merito, perché la misura conserva efficacia. Il giudizio di merito resta possibile, ma diventa eventuale: ciascuna parte può promuoverlo, nessuna è costretta a farlo.
La questione è così giunta in Cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 3332/2025, la Suprema Corte ha chiesto alla CGUE se l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement osti a una disciplina nazionale che consente ai cautelari IP, anche anticipatori, di conservare efficacia senza l’instaurazione del giudizio di merito.
Ed è qui che la stabilità dei provvedimenti cautelari italiani si è fatta inquieta.
Perché l’inibitoria cautelare IP non può più essere pensata come sostituto stabile del merito
La risposta della Corte di giustizia va ad incidere sul presupposto che aveva sorretto, per anni, il modello italiano del cautelare industrialistico: l’idea che il merito potesse restare possibile, ma non necessario, senza compromettere la tenuta della misura.
La questione era, in fondo, questa: un sistema in cui il provvedimento anticipatorio conserva efficacia anche senza giudizio di merito è compatibile con l’art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement?
La Corte risponde di no. L’art. 9, par. 5, secondo la Corte, “copre un ampio spettro di misure provvisorie” e non esclude i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (par. 33). La natura anticipatoria, quindi, non sottrae l’inibitoria IP alla sua matrice cautelare. Anche quando produce effetti molto vicini a quelli di una decisione definitiva, la misura resta provvisoria.
La Corte precisa però un punto essenziale: la cessazione non è automatica. È necessaria una domanda espressa del convenuto. Questa lettura vuole riportare il cautelare nostrano entro il giusto sistema di contrappesi. L’obiettivo è impedire che i provvedimenti provvisori “non rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito” (par. 39). Altrimenti, una misura giustificata nell’urgenza, ma poi rivelatasi forse ingiustificata o sproporzionata, continuerebbe a incidere sul convenuto “in assenza di un controllo giurisdizionale nel merito della causa” (par. 41).
Per la Corte, neppure le ragioni di economia processuale possono prevalere sulle garanzie europee (par. 42), né questo equilibrio rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri (par. 43).
Il cautelare IP italiano resta dunque rapido e incisivo, ma deve mantenere la sua natura cautelare. Il punto, ora, è capire se questo nuovo assetto corregga quello che costituiva davvero un “eccesso di stabilità” o se invece trasferisca sul titolare dei diritti un costo di enforcement eccessivamente gravoso.
Il costo dell’enforcement e il confronto europeo
Se il cautelare anticipatorio non può più stabilizzare da solo la controversia, il titolare del diritto deve mettere in conto un passaggio ulteriore: il giudizio di merito. È questo lo spostamento di incentivo determinato dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-132/25: non viene meno la tutela urgente, ma diventa più costoso trasformarla in una soluzione durevole.
I primi commenti dottrinali si sono subito focalizzati sui risvolti operativi, anche in prospettiva de iure condendo. Boni e Mavelli hanno collegato la pronuncia alla fine dell’ultrattività dei provvedimenti anticipatori non seguiti dal merito e alla necessità di ripensare lo strumento processuale interno (Boni-Mavelli, 2026).
D’Addazio, invece, ricostruisce la questione come conflitto tra la strumentalità attenuata nazionale e la disciplina europea in materia di proprietà intellettuale, con possibili riflessi anche sull’art. 162-bis l.d.a. (D’Addazio, 2026).
Non tutti leggono la decisione nello stesso modo. Rampone e Plebani invitano a usare con cautela le categorie di “stabilità” e “instabilità”, preferendo ragionare in termini di efficacia e inefficacia del provvedimento. Il rilievo è utile: la Corte non disciplina in modo espresso tutti gli effetti della cessazione, soprattutto rispetto agli effetti già prodotti dalla misura, alle penali maturate e agli atti esecutivi eventualmente compiuti (Rampone-Plebani, 2026).
In questo quadro, Giussani ha parlato di “armonizzazione al ribasso” delle cautele IP (Giussani, 2026). La formula è forte, ma non va liquidata come una mera reazione polemica. Giussani spiega bene come l’ordinamento italiano avesse attribuito alla cautela anticipatoria una funzione stabilizzatrice più intensa di quella oggi ammessa dal diritto europeo. La decisione in esame, però, non deve essere letta come caducazione automatica della misura, bensì come revoca o cessazione degli effetti, più vicina all’art. 669-decies c.p.c. che all’art. 669-novies c.p.c.
Non bisogna, quindi, domandarsi se la Corte abbia semplicemente “abbassato” la tutela, ma capire se il modello italiano avesse spinto il cautelare oltre la sua funzione fisiologica, trasformandolo in una decisione di merito senza accertamento pieno. Da questo punto di vista, la sentenza appare difficile da criticare in diritto. Una misura nata nell’urgenza può essere incisiva, anche molto incisiva; ma se resta efficace indefinitamente senza piena verifica nel merito, finisce per produrre effetti quasi definitivi sulla base di un accertamento sommario.
Il confronto europeo aiuta a evitare equivoci. Kyrylenko lo aveva segnalato già prima della decisione: il problema non era isolato, perché misure sommarie capaci di incidere in modo significativo sulla lite esistono anche nei Paesi Bassi e in Germania. Le somiglianze, però, sono funzionali, non strutturali (Kyrylenko, 2025).
Nei Paesi Bassi il parallelo passa da Hermès. In quel caso, la Corte di giustizia aveva già ritenuto che una misura adottata in procedimento sommario potesse rientrare nella nozione di misura provvisoria ai sensi dell’art. 50 TRIPS, anche quando le parti, nella pratica, tendevano ad accettarla come soluzione definitiva (Corte giust. UE, 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, ECLI:EU:C:1998:292, punto 38). La stessa Corte richiama Hermès nella causa C-132/25 per ribadire che l’accettazione pratica della decisione sommaria non ne cambia la natura provvisoria (Corte giust. UE, 23 aprile 2026, causa C-132/25, punto 46).
In Germania, invece, il § 926 ZPO offre un contrappeso che il modello italiano non prevedeva negli stessi termini. Il convenuto può chiedere al giudice di fissare un termine per l’instaurazione del merito; se il ricorrente non agisce, la misura può essere rimossa. Il sistema, quindi, non nega l’efficienza del cautelare, ma evita che diventi autosufficiente senza che nessuno si assuma il costo dell’accertamento pieno.
La letteratura scientifica ci aiuta a decifrare questa criticità: Teunissen osserva che l’inibitoria è perfettamente coerente con la natura dell’esclusiva IP, ma un “ automatismo stabilizzatore” della decisione cautelare richiede flessibilità e contrappesi (Teunissen, 2025). In questa prospettiva, la tutela urgente come “revisionata” dalla CGUE non perde la propria funzione; perde, semmai, la pretesa di chiudere stabilmente la lite senza merito.
La Corte, in punto di diritto, ha probabilmente ragione; la sua soluzione, però, non è neutra sul piano economico, perché sposta costi, incentivi e strategie processuali. Da qui, sorgono spontanee le osservazioni che seguono, su quando convenga ancora agire in via cautelare e quando, invece, il merito diventi la scelta più ragionevole.
Come cambia la strategia di enforcement IP
L’inibitoria cautelare resta il rimedio più rapido per arrestare l’illecito. Dopo la sentenza nella causa M.M. Ristorazione, però, cambia il suo ruolo strategico: non può più essere progettata come sostituto stabile del merito, ma come misura provvisoria dentro una strategia processuale più ampia, calibrata sul cliente, sul resistente e sul valore economico reale della controversia.
In pratica, la scelta non sarà più tra cautelare “sì” o “no”, ma tra percorsi diversi: cautelare ante causam, merito immediato o, nelle ipotesi online più urgenti, takedown stragiudiziale (se e quando possibile). La Corte non ha espulso il cautelare dal sistema IP; lo ha ricondotto alla sua funzione propria: intervenire quando attendere il merito significherebbe perdere, in tutto o in parte, l’utilità della tutela.
Perso il vantaggio della stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori, e dal momento che in molte controversie IP una parte significativa del lavoro istruttorio è già richiesta anche nella fase urgente (la costruzione del fumus boni iuris non è affatto minimale: occorrono analisi del titolo, ricostruzione dell’uso contestato, comparazioni tecnico-scientifiche, documentazione del mercato e, spesso, l’intervento di ausiliari specializzati), il giudizio di merito diventa per certi versi appetibile – non perché richieda un minore sforzo difensivo – ma perché, se non altro, elimina l’incognita più tipica della fase cautelare: il vaglio dell’altro requisito processuale cautelare, ovvero il periculum in mora.
La differenza decisiva è infatti che, nel procedimento cautelare, allo sforzo probatorio sul fumus si aggiunge un secondo filtro: dimostrare che l’attesa del merito pregiudicherebbe concretamente l’utilità della tutela. È qui che il periculum torna a essere categoria viva, e non formula rituale: irreversibilità del danno, rapidità della diffusione dell’illecito, perdita di quota di mercato, disorientamento della clientela, dispersione delle prove, difficoltà di quantificazione o di recupero del pregiudizio.
La valutazione iniziale diventa quindi più selettiva. Prima di agire, occorrerà guardare alla natura del diritto azionato, alla forza del titolo, alla reversibilità dell’illecito, all’urgenza del danno, alla solvibilità del resistente e al costo complessivo di cautelare, reclamo e merito. Solo dopo ha senso interrogarsi sull’utilità delle misure accessorie: descrizione, sequestro, esibizione, ritiro, pubblicazione del provvedimento e, quando ammissibile, distruzione. Il cautelare non è più lo spazio in cui chiedere “tutto” lasciando al giudice l’ultima parola.
Dal lato del ricorrente, il cautelare ante causam resta senz’altro preferibile quando il danno è immediato e il resistente è non solvibile, poco strutturato o difficilmente aggredibile in seguito. Questo vale soprattutto online, dove il convenuto può cambiare rapidamente account, piattaforma, dominio o canale distributivo. In questi casi, il takedown può talvolta essere la risposta più rapida e meno costosa: non equivale a un’inibitoria, ma consente di ottenere subito l’effetto pratico essenziale.
Se invece il resistente è solvibile, strutturato e la controversia ha valore economico rilevante, il merito immediato, con eventuale cautelare in corso di causa nei casi gravi, diventa spesso la scelta più saggia. Costa di più all’inizio, ma evita di ottenere rapidamente una misura destinata, in mancanza di accordo, a riaprire il problema poche settimane dopo.
Dal lato del resistente, la sentenza della CGUE offre una nuova leva difensiva: chiedere la cessazione degli effetti quando il titolare non abbia promosso il merito, oppure promuovere direttamente il giudizio ordinario quando servano certezza negativa, rimozione dell’incertezza commerciale o risarcimento da cautela ingiustificata (art. 9, parr. 5 e 7, Direttiva Enforcement; Rampone-Plebani, 2026). Resta però delicato il tema degli effetti già prodotti: cautelari non seguiti dal merito, penali maturate, astreintes non assorbite da un accordo.
È questa prospettiva, vista dal ricorrente, che rende inquieta la stabilità pregressa. Se però si guarda all’esperienza forense senza nostalgia, la conclusione è forse meno drammatica di quanto possa sembrare: nella maggior parte dei casi le parti si sono accordate, e quando il merito non è stato instaurato era spesso perché il cautelare aveva già esaurito la sua funzione negoziale.
La sentenza in esame non toglierà al cautelare IP la sua centralità sistemica. Toglierà a noi addetti ai lavori l’idea che esso possa bastare sempre da solo, e bisognerà farvi ricorso solo nei casi di vera urgenza.