Questo breve contributo si articola in due sezioni: la prima affronta la legge applicabile e la sede della mediazione nella prospettiva del diritto internazionale privato italiano e del Regolamento Roma I; la seconda esamina la Convenzione di Singapore quale strumento di esecuzione diretta degli accordi di mediazione internazionale.
1) Legge applicabile e sede della mediazione internazionale
Il problema della qualificazione dell’accordo di mediazione nel diritto internazionale privato
L’accordo raggiunto in mediazione internazionale costituisce un contratto di transazione (settlement agreement), soggetto alle norme di conflitto sulle obbligazioni contrattuali. Nell’ordinamento italiano e nello spazio giuridico europeo (eccetto la Danimarca), l’individuazione della legge applicabile è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I). Il Regolamento si applica alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale (art. 1, par. 1); l’accordo di mediazione vi rientra pienamente, non essendo un accordo di tipo compromissorio – escluso dall’art. 1(2)(e) – bensì un contratto sostanziale.
Il principio di autonomia della volontà: la scelta della legge applicabile (art. 3 Roma I)
Il principio cardine di Roma I è l’autonomia della volontà: l’art. 3, par. 1, stabilisce che «il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti». La scelta può essere espressa o risultare in modo inequivocabile dalle disposizioni del contratto; non è richiesto collegamento oggettivo con il rapporto. Per l’accordo di mediazione, è essenziale formulare una clausola autonoma che identifichi la legge regolatrice della validità, interpretazione, esecuzione ed estinzione dell’accordo, distinta dall’eventuale clausola del contratto sottostante: l’accordo di mediazione costituisce infatti un negozio giuridico nuovo e autonomo. In ambito intra-UE, la scelta potrà anche orientarsi verso una legge terza e neutrale, purché la designazione sia chiara e contenuta nell’accordo stesso.
La determinazione in assenza di scelta (art. 4 Roma I)
In mancanza di scelta, l’art. 4 Roma I riconduce la legge applicabile a criteri oggettivi, tra cui la residenza abituale della parte che effettua la prestazione caratteristica (art. 4, par. 2). Tuttavia, la reciprocità delle concessioni tipica del contratto di transazione, e la sua struttura sinallagmatica rendono spesso inapplicabile tale criterio, con il rischio che il ricorso al criterio del collegamento più stretto (art. 4, paragrafi 3 e 4) introduca significativa incertezza. La raccomandazione è quindi quella di affrontare e risolvere in mediazione anche il tema della clausola di scelta di legge.
Limiti all’autonomia della volontà: norme imperative e ordine pubblico
La scelta incontra i limiti delle norme di applicazione necessaria (art. 9 Roma I) e dell’ordine pubblico del foro (art. 21). Occorrerà dunque verificare che le pattuizioni dell’accordo di mediazione non confliggano con norme imperative della legge prescelta, specie nei settori o ambiti regolamentati (ad es. bancario, assicurativo, concorrenza, protezione dei dati).
La sede della mediazione: rilevanza giuridica e scelta strategica
A differenza dell’arbitrato, la mediazione non conosce un concetto di «sede» con effetti giuridici altrettanto strutturati. Ciononostante, la scelta della sede non è ininfluente: essa, ad esempio determina gli standard deontologici del mediatore – rilevanti ai fini dell’art. 5(1)(e) e (f) della Convenzione di Singapore –, incide sulla legge procedurale (riservatezza, disclosure) e può costituire indice di collegamento per l’art. 4(4) Roma I. La sede deve essere individuata espressamente nell’accordo di mediazione, verbalizzata e menzionata nell’accordo finale. Per le controversie con parte italiana, designare l’Italia come sede offre il vantaggio di un sistema strutturato (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010), con requisiti cogenti di formazione dei mediatori, loro terzietà e assistenza legale alle parti in mediazione. Nelle mediazioni telematiche o ibride, la sede va dichiarata formalmente nel verbale iniziale.
Punti di conflitto tra normativa nazionale e quadro europeo
Nel contesto intra-UE, la coesistenza tra Il Regolamento Roma I, la Direttiva 2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale) e le normative nazionali genera potenziali tensioni. La Direttiva richiede che gli Stati rendano possibile l’omologazione degli accordi transfrontalieri (art. 6), senza tuttavia armonizzare i requisiti sostanziali di validità. La raccomandazione operativa è: scegliere la legge applicabile; indicare la sede; valutare dove richiedere l’omologazione giudiziale ai fini della successiva esecuzione; e tenere presente che un accordo omologato circolerà ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis (1215/2012), ma (per le ragioni che subito si vedranno) uscirà dall’ambito della Convenzione di Singapore.
I profili sin qui esaminati – scelta della legge applicabile, individuazione della sede, limiti delle norme imperative e rapporto con il quadro europeo – attengono alla disciplina dell’accordo di mediazione internazionale sul piano del diritto internazionale privato. Resta tuttavia da considerare se e in quale misura esistano strumenti che consentano l’esecuzione dell’accordo nello Stato della controparte senza ricorrere a un procedimento giudiziale ordinario. A tale questione si propone di rispondere la Convenzione di Singapore, che prefigura un regime di esecuzione diretta degli accordi di mediazione commerciale internazionale. Sebbene la Convenzione non sia stata ad oggi firmata né dall’Italia né da alcuno Stato membro dell’Unione Europea, e il numero di Parti Contraenti resti ancora contenuto, la sua progressiva espansione e la rilevanza commerciale di alcuni Stati aderenti ne rendono opportuna la conoscenza da parte dell’operatore italiano.
2) La Convenzione di Singapore: stato delle ratifiche e opportunità per parti italiane e intra-UE
Natura e obiettivo della Convenzione
La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di conciliazione internazionali risultanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore), adottata il 20 dicembre 2018, è entrata in vigore il 12 settembre 2020. Il suo obiettivo è fornire un quadro armonizzato per l’esecuzione diretta degli accordi di mediazione commerciale internazionale, e l’ambizione della Convenzione è quella di svolgere una funzione analoga alla Convenzione di New York del 1958 per l’arbitrato.
Stato attuale delle ratifiche: focus sui mercati rilevanti per l’Italia
La Convenzione conta 60 firmatari e 22 Parti Contraenti. Tra i paesi che hanno ratificato e con cui l’Italia ha rilevanti rapporti commerciali si annoverano Turchia (aprile 2022), Arabia Saudita (novembre 2020), Singapore (settembre 2020), Giappone (aprile 2024), Israele (luglio 2025) e Brasile (febbraio 2026, con riserva ex art. 8(1)(a), che tuttavia non limita l’applicazione della Convenzione agli accordi tra parti private). Tra gli altri Stati Parte: Qatar, Nigeria, Colombia. Tra i firmatari non ancora ratificanti spiccano giurisdizioni assai rilevanti quali Stati Uniti, Cina, India, Corea del Sud e Regno Unito. Il Regno Unito ha avviato nel 2025 una consultazione pubblica con impegno alla ratifica; negli Stati Uniti il processo resta in discussione.
La posizione di Italia e Unione Europea
Nessuno Stato membro UE ha firmato la Convenzione. L’UE ha partecipato ai negoziati UNCITRAL tramite la DG JUST, ma non ha proceduto alla firma. Il dibattito riguarda la questione della competenza – adesione a livello UE (art. 12 della Convenzione) o dei singoli Stati membri – e il rapporto con la Direttiva 2008/52/CE. Tuttavia, l’assenza di adesione italiana non preclude l’operatività della Convenzione: l’art. 1 non richiede infatti la reciprocità. Un accordo concluso in Italia tra un’impresa italiana e una controparte con sede in uno Stato Parte può essere direttamente eseguito nello Stato della controparte.
Opportunità pratica: la clausola di opt-in alla Convenzione di Singapore
L’art. 8(1)(b) consente a ciascuno Stato Parte di formulare una riserva per cui la Convenzione si applica solo se le parti ne hanno concordato l’applicazione. Tale riserva è stata formulata da Georgia, Israele, Giappone e Kazakistan: per gli accordi da eseguire in questi Stati, l’inserimento di una clausola di opt-in è, dunque, condizione di applicabilità. Per gli altri Stati Parte (Arabia Saudita, Singapore, Turchia, Nigeria, Brasile, ecc.), la clausola non è formalmente necessaria ma è comunque raccomandabile giacchè: (i) elimina incertezze interpretative; (ii) disincentiva contestazioni; (iii) rafforza la posizione della parte che chiede l’esecuzione.
La clausola può essere formulata nei termini che seguono:
«Le parti convengono che il presente accordo, risultante dalla procedura di mediazione svoltasi in [sede], è un accordo internazionale di mediazione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di conciliazione internazionali risultanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore adottata il 20 dicembre 2018). Le parti acconsentono all’applicazione della Convenzione ai fini dell’esecuzione e dell’applicazione del presente accordo in qualsiasi Stato Parte della Convenzione medesima.»
Cautele operative per mediatore, legali e parti
L’esecutività dell’accordo ai sensi della Convenzione dipenderà dal rispetto dei requisiti dell’art. 4 e dall’assenza dei motivi di rifiuto dell’art. 5. Le cautele principali sono le seguenti:
• Prova dell’origine mediativa (art. 4(1)(b)). La Convenzione tipizza i mezzi di prova: firma del mediatore, documento separato o attestazione dell’istituzione. In loro assenza, è ammessa «qualsiasi altra prova accettabile», ma con un evidente più gravoso onere di prova. La best practice resta la co-firma del mediatore.
• Capacità delle parti (art. 5(1)(a)). L’esecuzione può essere rifiutata se la parte versava in condizione di incapacità; sarà opportuno dunque che l’accordo specifichi la qualità in cui la parte sottoscrive e la sua capacità in base alla legge applicabile ratione personae.
• Chiarezza delle obbligazioni (art. 5(1)(c)(ii)). L’esecuzione può essere rifiutata se le obbligazioni «non sono chiare o comprensibili». L’accordo dovrà identificare le parti con dati completi e descrivere puntualmente obbligazioni, termini, modalità e valuta del pagamento.
• Standard del mediatore e disclosure (art. 5(1)(e) e (f)). L’esecuzione può essere rifiutata per violazione grave degli standard o per omessa rivelazione di circostanze che mettano in dubbio l’imparzialità del mediatore. Il mediatore deve dunque confermare per iscritto l’esistenza dei requisiti di indipendenza e imparzialità.
Scelta tra omologazione giudiziale e Convenzione
L’art. 1(3) esclude dall’ambito della Convenzione gli accordi approvati da un tribunale ed esecutivi con sentenza o lodo. Nel sistema italiano, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo ex art. 12 D.Lgs. 28/2010, senza omologazione giudiziale. Questa efficacia ope legis non dovrebbe dunque equivalere all’«approvazione da parte di un tribunale» ai sensi dell’art. 1(3)(a) e pertanto (anche in base ai lavori preparatori della Convenzione – cfr. doc. A/CN.9/896 del 30 settembre 2016, § 170) non dovrebbe precludere la circolazione dell’accordo di mediazione in base alla Convenzione. Diversamente, l’omologazione con decreto del tribunale ex art. 12, comma 1 bis (accordo omologato in assenza di assistenza di avvocato), potrebbe far operare l’esclusione.
Prospettive e conclusioni operative
L’espansione delle ratifiche – Giappone, Brasile e, in prospettiva, Regno Unito e Stati Uniti – rende la Convenzione di Singapore uno strumento di crescente rilevanza per chi assiste imprese italiane nei mercati internazionali. I paesi già Parti Contraenti con cui l’Italia ha significativi rapporti commerciali offrono un canale diretto di esecuzione degli accordi di mediazione, senza necessità di procedimenti giudiziari.
In sintesi, le raccomandazioni operative sono: inserimento nell’accordo della clausola di scelta della legge applicabile; designazione espressa della sede; co-firma del mediatore; clausola di opt-in alla Convenzione di Singapore; obbligazioni chiare e autosufficienti; scelta consapevole tra esecuzione domestica e circolazione ai sensi della Convenzione.
Così, l’accordo di mediazione internazionale, alla luce della Convenzione di Singapore, non è una mera alternativa informale al contenzioso, ma può costituire uno strumento dotato di proprio regime di circolazione ed esecuzione transfrontaliera.