La forma scritta dell’accordo sul compenso
Il quadro normativo vigente sui compensi professionali degli avvocati in Italia è, come noto, disciplinato da una pluralità di fonti normative stratificate nel tempo: così l’art. 2233 c.c., la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 — Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense — e i parametri ministeriali contenuti nel D.M. n. 55/2014.
L’accordo di determinazione del compenso con il cliente, ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, c.c., deve rivestire la forma scritta a pena di nullità. Tale prescrizione non è stata abrogata dall’art. 13, comma 2, della L. 247/2012, nella parte in cui ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché quest’ultima disposizione, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ultimo comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale.
La recente Suprema Corte, con Cass. civ., ord. 14/01/2026, n. 803, ha indicato che “la formazione di tale accordo non richiede tanto che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe, ma che, per realizzarsi, proposta e accettazione, ancorché non contestuali, siano redatte in forma solenne, senza che rilevi un’ipotetica non contestazione dell’accordo”.
Trattandosi di forma richiesta ad substantiam, la prova dell’accordo non può essere fornita mediante mezzi diversi dalla scrittura, quali quietanze o fatture. La prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 c.c., di perdita incolpevole del documento.
La Corte indica inoltre che è necessario che proposta e accettazione risultino da atti scritti; che il consenso sia espresso in modo chiaro e non meramente desunto da comportamenti; che vi sia la sottoscrizione di entrambe le parti; e che l’accordo contenga un importo determinato, oppure criteri chiari che permettano di calcolarlo senza incertezze. L’accordo può tuttavia formarsi anche tramite documenti separati: se il legale invia una proposta scritta e il cliente la accetta con un documento firmato, la forma è rispettata.
Come già indicato dalla pronuncia Cass. civ., Sez. II, sent. 24/10/2023, n. 29432 — data ud. 11/10/2023 —, la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, è ammissibile nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. n. 717/2023 e Cass. n. 16383/2023). Ne consegue che non sono ammissibili come mezzi di prova: una fattura emessa dall’avvocato; una quietanza di pagamento parziale; testimoni dell’accordo verbale; presunzioni o il silenzio del cliente.
La riforma in itinere e il principio di solidarietà nel pagamento del compenso
Oggi il legislatore si propone di riformare la materia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025 e successivamente dalla Camera in prima lettura il 26 maggio 2026, con 177 voti favorevoli, 24 astensioni e nessun contrario, il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense potrebbe costituire un nuovo tornasole della materia in esame.
L’articolo 2, comma 1, lett. g) – l) detta i principi e i criteri direttivi in materia di compenso dell’avvocato e delle modalità di svolgimento della professione forense.
Il disegno di legge si propone di introdurre il principio di solidarietà nel pagamento del compenso. Nel sistema vigente, in caso di inadempimento, l’avvocato può agire esclusivamente nei confronti del cliente diretto con cui ha stipulato il contratto; diversamente, qualora questa riforma trovi i consensi necessari, gli avvocati potranno agire nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante un qualsiasi accordo.
Tale meccanismo verrebbe ulteriormente rafforzato attraverso la previsione del parere di congruità, con efficacia di titolo esecutivo e applicazione universale alle pretese di credito dei legali. Attualmente, infatti, l’art. 7 della L. 49/2023 limita questa possibilità al recupero crediti in caso di prestazioni rese in favore di committenti forti.
Al di fuori di questo ambito, il parere di congruità attesta il compenso richiesto senza però costituire un titolo esecutivo, e l’avvocato che voglia recuperare il credito deve pertanto ricorrere alle vie ordinarie.
Equo compenso e committenti forti dopo la Legge 49/2023
Per inquadrare tale proposta nel suo contesto, occorre ricordare che negli ultimi anni la materia è stata oggetto di significativi interventi riformatori, l’ultimo dei quali è stato apportato dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, che si applica alle prestazioni dei professionisti rese nei confronti delle imprese bancarie e assicurative e delle imprese con più di 50 lavoratori o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro, nonché della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate pubbliche, con esclusione delle società veicolo di cartolarizzazione e di quelle in favore degli agenti della riscossione, delle società “piccole” e dei clienti c.d. privati.
La nuova legge definisce l’equo compenso come la corresponsione di un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. Detta legge ha altresì introdotto un novero di tutele per il professionista in materia di equo compenso, con particolare riguardo ai rapporti con i “committenti forti”, quali banche, assicurazioni e imprese di rilevanti dimensioni.
La stessa legge ha inoltre istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10 Legge 49/2023). L’Osservatorio è chiamato a presentare alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza che include pareri sugli schemi di atti normativi in materia e segnalazioni di condotte o prassi in contrasto con le disposizioni sull’equo compenso.
In particolare, la novità più incisiva è la nullità delle clausole che prevedono un compenso sproporzionato, con sanzione per tutte le pattuizioni inferiori ai parametri ministeriali (art. 3, comma 1, Legge 49/2023). Sono altresì nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti, che impongano l’anticipazione di spese, o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso (art. 3, comma 2, Legge 49/2023).
Sul piano rimediale, qualora un giudice accerti il carattere non equo del compenso, quest’ultimo dovrà essere rideterminato e il cliente condannato al pagamento della differenza. Il giudice potrebbe altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza (art. 4 Legge 49/2023).
Al contempo è stata introdotta una presunzione di equità per i compensi previsti nei modelli standard di convenzione concordati tra grandi committenti e i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali: tali compensi si presumono equi fino a prova contraria (art. 6 Legge 49/2023).
Sul piano degli effetti concreti, la L. 49/2023 è quindi intervenuta introducendo strumenti di tutela collettiva volti a riequilibrare il rapporto tra liberi professionisti e committenti di grandi dimensioni, in una tendenza in continuo sviluppo.
La riforma in itinere estenderebbe l’applicazione di questa disciplina, agevolando il recupero del credito professionale dell’avvocato.
Compensi parametrati al risultato e patto di quota lite
Rispetto alle soluzioni offerte dalla normativa vigente (Legge n. 49/2023), il disegno di legge sembra infatti integrare il quadro con strumenti più efficaci a tal fine.
Al contempo, pur mantenendo fermi il divieto di cessione di diritti litigiosi, sancito dall’art. 1261 c.c., e il principio di adeguatezza del compenso, la delega apre alla possibilità di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, purché proporzionati all’attività svolta.
Tale evoluzione potrebbe fungere da catalizzatore per un rinnovamento della cornice legislativa che disciplina il patto di quota lite, con effetti di notevole beneficio per il sistema di diritto italiano, e ciò per due ordini di ragioni.
È ammesso, dal Codice deontologico forense ex art. 25, comma 1, il compenso pattuito “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione”. La distinzione tra patto di quota lite vietato e compenso parametrato al valore dell’affare ammesso genera incertezze interpretative circa il confine tra i due istituti, e la riforma non sembrerebbe aver colto l’occasione per una risoluzione.
Una riforma del patto di quota lite potrebbe consentire di armonizzare la disciplina italiana con le tendenze negli ordinamenti europei e internazionali. Il patto di quota lite è infatti generalmente ammesso nei principali ordinamenti stranieri, seppur con limiti e garanzie a tutela del cliente.
A titolo esemplificativo, in Inghilterra i Damages-Based Agreements, equivalenti funzionali del patto di quota lite, sono consentiti, benché regolamentati con quote massime variabili a seconda della tipologia di contenzioso. Tali accordi sono regolati dai Damages-Based Agreements Regulations 2013.
Un adeguamento in tal senso avrebbe consentito di modernizzare l’ordinamento italiano e di favorire una maggiore competitività del sistema professionale forense nel contesto europeo.