Un intervento che tocca direttamente i modelli 231
Il 2 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, che recepisce la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, modificando in più punti il D.Lgs. 231/2001.
Quindi non è un provvedimento di settore rivolto solo agli addetti ai lavori del diritto ambientale ma riguarda, direttamente, chi si occupa di compliance ambientale e di modelli organizzativi.
La sostanza del cambiamento sta in quattro interventi: un nuovo reato, due nuove fattispecie nel catalogo 231, un inasprimento generalizzato del sistema sanzionatorio e una nozione di condotta abusiva più ampia di prima. Vale la pena guardarli uno per uno, perché non hanno lo stesso peso operativo.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
La novità più visibile è l’introduzione del reato di commercio di prodotti inquinanti. Fino ad oggi il sistema 231 in materia ambientale si concentrava soprattutto su chi produce o gestisce rifiuti e sostanze pericolose; ora la responsabilità si estende anche a chi immette sul mercato prodotti che comportano un rischio per l’ambiente, colmando un vuoto che la direttiva europea aveva individuato con chiarezza.
Per le aziende con una filiera commerciale estesa, o che operano come distributori nella supply chain, questo significa un perimetro di rischio nuovo e contestuale aggiornamento del risk assessment.
Nuove fattispecie: ozono e gas fluorurati
Il catalogo dei reati presupposto si arricchisce di fattispecie relative alle sostanze ozono-lesive e ai gas fluorurati a effetto serra. Sono materie tecniche, spesso gestite da funzioni specialistiche (ambiente, HSE, facility) più che dalla compliance in senso stretto, ed è proprio questo il punto critico: se i responsabili dei modelli 231 non dialogano con chi gestisce impianti di refrigerazione, condizionamento o processi che utilizzano questi gas, il rischio di una lacuna nel modello è concreto.
Altre fattispecie introdotte o modificate
Il decreto interviene anche su ulteriori fattispecie. L’art. 452-quater (Disastro ambientale) è riformulato per includere l’alterazione irreversibile di ecosistemi e l’estinzione di specie. L’art. 452-quaterdecies sul traffico illecito di rifiuti è esteso alla spedizione transfrontaliera illecita e alla gestione illegale di impianti pericolosi. Vengono inoltre introdotte fattispecie per il traffico di materiale radioattivo, il commercio di specie protette, il riciclaggio illecito di navi, il commercio illegale di legname (reg. EUTR) e il prelievo illecito di acque: un catalogo che riflette l’ampiezza degli obblighi imposti dalla direttiva 2024/1203.
Un sistema sanzionatorio più severo
Il decreto interviene in modo trasversale sull’impianto sanzionatorio, inasprendo le pene previste per un’ampia gamma di reati ambientali e introducendo aumenti automatici per le ipotesi aggravate. Non si tratta di un dettaglio quantitativo: l’innalzamento delle soglie — sia per le persone fisiche sia per le quote a carico degli enti — modifica il calcolo costi-benefici che ogni organizzazione è chiamata a fare quando valuta quanto investire in prevenzione. Sanzioni più alte spostano quel calcolo, e dovrebbero spostare anche le priorità nell’aggiornamento dei modelli.
La condotta abusiva si allarga
Forse il punto meno commentato, ma tra i più rilevanti nella pratica: la nozione di condotta abusiva viene ampliata e può ricorrere anche in caso di violazione di disposizioni europee o di autorizzazioni ottenute in modo fraudolento. In altre parole, non basta più avere un’autorizzazione formalmente valida: se è stata ottenuta con mezzi fraudolenti, la condotta successiva può comunque essere qualificata come abusiva. Per gli enti che operano in settori regolamentati, questo giustifica una verifica puntuale delle procedure con cui vengono ottenute e rinnovate le autorizzazioni ambientali.
Cosa verificare nei modelli organizzativi
Le implicazioni pratiche sono abbastanza chiare, anche se richiedono lavoro concreto e non solo un aggiornamento formale del testo del modello:
- Mappare la filiera commerciale, non solo quella produttiva, per verificare l’esposizione al nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.
- Coinvolgere le funzioni tecniche (HSE, facility, manutenzione) nella valutazione del rischio legato a sostanze ozono-lesive e gas fluorurati.
- Rivedere il sistema sanzionatorio interno e i protocolli di controllo alla luce del generale inasprimento del sistema sanzionatorio per i reati ambientali.
- Verificare le procedure autorizzative, con particolare attenzione a come vengono richieste, ottenute e rinnovate le autorizzazioni ambientali.
Il D.Lgs. 81/2026 non stravolge l’impianto della 231 in materia ambientale, ma ne sposta i confini in modo non trascurabile. Gli enti che aggiornano il modello solo quando arriva un’ispezione, di solito, lo fanno troppo tardi.