La mozione sul legal privilege e il quadro normativo vigente
Nell’ambito del XXXVI Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Torino dal 16 al 18 ottobre 2025, è stata presentata una mozione sul legal privilege, a firma degli Avv.ti Enrico Giarda, Valentina Masi e Antonio Longo. La mozione – approvata dall’assise e oggi all’attenzione dell’Organismo Congressuale Forense – pone con chiarezza l’urgenza di un intervento organico volto a colmare un vuoto sistematico che compromette, allo stato, una tutela effettiva e coerente del rapporto tra avvocato e assistito.
La mozione muove da una puntuale ricognizione della disciplina vigente, con particolare riferimento agli artt. 103 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p., evidenziandone i limiti strutturali rispetto all’evoluzione dell’attività difensiva.
I limiti della tutela tra attività stragiudiziale, documenti e comunicazioni digitali
In primo luogo, la mozione evidenzia il perimetro eccessivamente ristretto dell’attuale tutela, tradizionalmente ancorata alla sola dimensione processuale: le garanzie dell’art. 103 c.p.p. – tra cui il divieto di sequestro di atti relativi all’oggetto della difesa e di controllo sulle comunicazioni tra difensore e assistito – sono infatti interpretate come riferite all’attività difensiva già incardinata in un procedimento penale, con la conseguenza che restano escluse le attività stragiudiziali, le interlocuzioni antecedenti al conferimento del mandato e, più in generale, tutte le fasi preparatorie e organizzative della difesa.
In tale contesto si inserisce uno dei passaggi più significativi della mozione, volto a rimarcare come l’esperienza quotidiana della professione forense evidenzi un costante incremento della domanda di assistenza stragiudiziale, che si esprime attraverso attività di consulenza, pareri legali e supporto in materia di compliance. L’efficace svolgimento di tali attività presuppone una relazione fiduciaria caratterizzata da una comunicazione libera, trasparente e continuativa tra professionista e assistito, oggi veicolata in larga parte attraverso strumenti informatico-telematici. Tale comunicazione, per sua natura, può implicare la trasmissione di informazioni, dati e notizie anche potenzialmente rivelatrici di condotte illecite poste in essere dall’assistito. Proprio per questa ragione, la sua tutela si pone come elemento funzionale e imprescindibile per garantire l’effettività del diritto di difesa.
Un secondo profilo di criticità è rappresentato dal fatto che l’attuale disciplina concentra la protezione sui documenti detenuti dal difensore, lasciando esposti i medesimi contenuti quando si trovano nella disponibilità dell’assistito: si tratta di una distinzione meramente formale, fondata sul luogo di conservazione, che contrasta con la funzione sostanziale del legal privilege, il quale dovrebbe invece presidiare la funzione difensiva in quanto tale.
Un terzo profilo di criticità è rappresentato dalla disciplina delle comunicazioni, oggi ancorata a modalità formali proprie della corrispondenza cartacea. Il combinato disposto degli artt. 103 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. subordina, infatti, la protezione delle comunicazioni a requisiti di riconoscibilità formale tipici della corrispondenza cartacea (sulla busta devono essere riportati: nome e cognome imputato; nome, cognome e qualifica professionale del difensore; dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” e sottoscrizione del mittente), rivelandosi anacronistico rispetto alla diffusione delle comunicazioni digitali, che costituiscono oggi la principale modalità di interlocuzione tra avvocato e cliente.
La mozione e il rafforzamento del diritto di difesa
Alla luce di tali criticità, la mozione valorizza il confronto con esperienze comparate, in particolare il modello statunitense, caratterizzate da un approccio sostanziale che tutela in modo unitario le comunicazioni tra avvocato e cliente e gli elaborati difensivi, indipendentemente dalla fase – processuale o stragiudiziale – e dal luogo di conservazione.
In questa prospettiva, l’obiettivo è quello di costruire una disciplina organica che superi il limite del perimetro strettamente processuale, si adegui alle modalità digitali di esercizio della professione e assicuri una protezione piena e uniforme delle comunicazioni e dei documenti difensivi, ovunque si trovino, inclusi quelli nella disponibilità dell’assistito, così da restituire al legal privilege la sua effettiva funzione di presidio del diritto di difesa.