Rassegne stampa: Legge “risorsa mare” e barche con bandiera estera: nuovi obblighi, costi e rischi per i diportisti italiani

Legge “risorsa mare” e barche con bandiera estera: nuovi obblighi, costi e rischi per i diportisti italiani

Giugno 10, 2026

Su questo numero del quotidiano “IL SECOLO XIX” è apparso l’articolo a cura dell’Avv. Alberto Pasino di Zunarelli Studio Legale Associato (studio membro di ASLA Associazione Studi Legali Associati) in cui si discute della legge 7 maggio 2026, n. 70, recante «Valorizzazione della risorsa mare» entrata in vigore lo scorso 10 maggio.

Si tratta di un intervento ampio, con il quale il legislatore ha inteso incidere su profili tra loro eterogenei ma accomunati da un medesimo obiettivo: valorizzare, in chiave sistemica, la dimensione marittima del Paese. La legge interviene infatti sul coordinamento delle politiche pubbliche in materia di mare, sulla disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, sulla navigazione da diporto e marittima, sulla cantieristica, sulle attività subacquee, nonché su aspetti concernenti la pesca, la ricerca, l’ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Il Capo I rafforza il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), estendendo a quattro anni la cadenza del Piano del mare e prevedendone l’aggiornamento biennale, con l’esplicita inclusione della valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico. Il Capo II, oltre ad aggiornare le linee di base del mare territoriale, istituisce la zona contigua italiana (artt. 3-6), in attuazione dell’art. 33 UNCLOS, che attribuisce allo Stato costiero il potere di esercitarvi il controllo necessario per prevenire violazioni delle proprie normative doganali, fiscali, sanitarie o in materia di immigrazione all’interno del proprio territorio o del proprio mare territoriale, e per punire violazioni delle suddette normative commesse all’interno del proprio territorio o del proprio mare territoriale.

Il Capo III disciplina, per la prima volta a livello nazionale, l’attività subacquea a scopo ricreativo. Il legislatore fa proprio il c.d. sistema di coppia (art. 10, co. 3), impone a istruttori e guide la copertura assicurativa di responsabilità civile, anche per i rischi a carico di dipendenti o collaboratori (art. 11, co. 2), e obbliga i centri di immersione e addestramento a tenere un dettagliato registro delle immersioni (art. 12, co. 3-4), limitando a sei il numero massimo di partecipanti per ciascun istruttore o guida. La prassi di tenere il c.d. log-book personale diviene ora obbligo di legge, e ne è ammessa la tenuta in formato digitale (art. 12, co. 8).

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