Articoli ASLA: Sulla necessità di una nuova legge sul diritto d’autore

Sulla necessità di una nuova legge sul diritto d’autore

A ottantacinque anni dalla sua promulgazione, la disciplina italiana sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) mostra i segni di una stratificazione normativa divenuta ormai problematica. Mentre la proprietà industriale ha trovato nel Codice del 2005 un assetto più unitario e moderno, la legge sul diritto d’autore è stata aggiornata attraverso interventi parziali e successivi, che hanno prodotto evidenti sfasamenti tra dato testuale, realtà del mercato e diritto dell’Unione europea. L’articolo esamina alcune di queste dissonanze: la persistente centralità testuale della SIAE dopo la fine del monopolio legale; la perdurante menzione del Partito nazionale fascista; il requisito del valore artistico per le opere del design; l’elenco dei coautori dell’opera cinematografica; e i più recenti innesti in materia di intelligenza artificiale.

Indice

  1. Il riassetto incompiuto della proprietà intellettuale
  2. La SIAE dopo la fine del monopolio legale
  3. Il Partito nazionale fascista nella legge sul diritto d’autore
  4. Una legge stratificata e ormai dissonante

 

1.    Il riassetto incompiuto della proprietà intellettuale

Breve storia triste: con la legge 12 dicembre 2002, n. 273, il Parlamento delegava il Governo – dapprima entro diciotto mesi, poi diventati due anni e infine entro il 28 febbraio 2005 – ad adottare «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», nel rispetto di determinati «principi e criteri direttivi».

Fra questi principi e criteri direttivi, l’art. 15 prevedeva espressamente la «revisione e armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti».

Non si trattava, dunque, di una delega per riordinare l’intero diritto d’autore. Il legislatore aveva però riconosciuto un punto difficilmente contestabile: almeno nel campo dei disegni e modelli, proprietà industriale e diritto d’autore sono materie contigue e parzialmente sovrapposte, che devono essere coordinate.

Il risultato fu diverso. Il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, raccolse nel Codice della proprietà industriale (“CPI”) la disciplina dei diritti di proprietà industriale, compresa quella dei disegni e modelli, mentre la loro eventuale tutela autoriale continuò a essere regolata dalla legge sul diritto d’autore. Si preferì, insomma, coniare un solo lato della medaglia.

Ecco quindi che, mentre la proprietà industriale è oggi regolamentata da un testo unitario, tutto sommato armonico e moderno (per quanto anche il CPI debba già confrontarsi con le domande poste dall’intelligenza artificiale), il diritto d’autore continua a essere disciplinato in larga parte dall’ormai datata legge 22 aprile 1941, n. 633 (“LDA”), dalle sue numerose modificazioni e da una serie di disposizioni collaterali.

È facile comprendere, allora, perché da più parti si invochi una riforma organica della normativa nazionale in materia di diritto d’autore: non soltanto per rispondere alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale, ed eventualmente coordinare tale intervento con una revisione del CPI, ma anche per rimediare ad alcune magagne “anagrafiche” – diciamo così – che ancora caratterizzano la nostra amata legge di riferimento.

Gli esempi non mancano.

2.    La SIAE dopo la fine del monopolio legale

Cominciamo da un dettaglio apparentemente marginale: la LDA continua a chiamare espressamente in causa la SIAE.

Messa giù così, la circostanza potrebbe sembrare perfettamente comprensibile: la Società italiana degli autori ed editori esiste, opera ed è tuttora uno dei principali organismi deputati alla gestione collettiva dei diritti e, in Italia, conserva una posizione di assoluto rilievo.

Il quadro normativo, tuttavia, è cambiato per tappe. La direttiva 2014/26/UE ha dettato regole comuni sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, distinguendo gli organismi di gestione collettiva dalle entità di gestione indipendenti. Non è stata però la direttiva, da sola, ad abolire la riserva italiana in favore della SIAE: il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, con il quale la direttiva è stata recepita, lasciava inizialmente fermo quanto previsto dall’art. 180 LDA.

La prima apertura è arrivata con l’art. 19 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, poi convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Da quel momento l’attività di intermediazione non è stata più riservata alla sola SIAE, ma è stata estesa anche agli altri organismi di gestione collettiva. Il monopolio legale non è dunque caduto il 1° gennaio 2018 e non è stato direttamente abolito dal d.lgs. n. 35/2017: la disposizione decisiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2017.

L’apertura del 2017 era, peraltro, incompleta. L’art. 180 LDA ammetteva gli organismi di gestione collettiva, ma continuava a escludere le entità di gestione indipendenti, vale a dire i soggetti che non sono detenuti o controllati dai titolari dei diritti e che operano con finalità di lucro.

Proprio questa esclusione è stata esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza LEA/Jamendo del 21 marzo 2024. La Corte ha stabilito che l’art. 56 TFUE, letto in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE, osta a una normativa nazionale che impedisca in modo generale e assoluto alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i propri servizi di gestione dei diritti d’autore in Italia.

Il legislatore è quindi intervenuto nuovamente con l’art. 15 del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. La novella ha modificato l’art. 180 LDA, il d.lgs. n. 35/2017 e lo stesso art. 19 del d.l. n. 148/2017, includendo fra i soggetti abilitati all’intermediazione anche le entità di gestione indipendenti. Nel 2025, l’AGCOM ha già applicato il nuovo quadro normativo alla segnalazione di inizio attività presentata da Jamendo, prescrivendo alla società gli adeguamenti documentali necessari.

La fine del monopolio legale è stata, dunque, un processo in due tempi: prima l’ingresso degli altri organismi di gestione collettiva, poi quello delle entità di gestione indipendenti. Eppure l’art. 180 continua a nominare espressamente la SIAE accanto alle categorie generali degli altri operatori e continua a dedicarle una disposizione specifica per l’attività svolta nei Paesi stranieri nei quali essa dispone di una rappresentanza organizzata. La SIAE non è più monopolista, ma rimane a dir poco prima inter pares: un’altra traccia della stratificazione che caratterizza la legge del 1941.

3.    Il Partito nazionale fascista nella legge sul diritto d’autore

Curiosità (che a prima vista potrebbe anche far sorridere, ma che – a una seconda lettura – fa abbastanza riflettere): nel testo vigente della LDA compare ancora, nero su bianco, il Partito Nazionale Fascista.

Non in una nota storica. Non in una disposizione transitoria. Non in una relazione illustrativa del 1941. Nel testo della legge.

L’art. 11 stabilisce infatti che «alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese». E se qualcuno pensasse che si tratti di una singola ragnatela dimenticata in un unico angolo della legge, dovrebbe ricredersi: il PNF ricompare anche nell’art. 29, che disciplina la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti ai soggetti indicati dall’art. 11.

Ora, lungi dalle intenzioni dello scrivente sostenere che quel riferimento produca ancora effetti! Il PNF fu soppresso dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704; la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta inoltre la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Di conseguenza, le specifiche menzioni del PNF contenute negli artt. 11 e 29 sono prive di effetti giuridici attuali. Le due disposizioni, tuttavia, rimangono pienamente valide e vigenti per tutti gli altri soggetti menzionati: Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, Accademie, enti pubblici culturali ed enti privati senza scopo di lucro.

Non sorprende, quindi, che nella lettura corrente delle due disposizioni il riferimento al PNF venga trattato come un residuo storico, mentre l’analisi si concentra sui soggetti oggi attivi.

Ma perché il testo di legge non è ufficialmente cambiato? Molti di voi obietteranno – con buone ragioni – che il legislatore ha ben altri problemi, ma non è di fascismo che stiamo parlando.

Stiamo parlando di pulizia e modernità testuali, di manutenzione della legge. Perché il fatto che una disposizione possa essere divenuta – per effetto di eventi storici e di successive modificazioni dell’ordinamento – sostanzialmente inapplicabile non spiega per quale ragione il legislatore non abbia mai ritenuto necessario eliminarla o riscriverla.

E così, mentre discutiamo di intelligenza artificiale, opere generate da algoritmi, piattaforme digitali, gestione collettiva dei diritti e nuove forme di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, la nostra legge fondamentale in materia continua a contenere – letteralmente – il nome di un’organizzazione politica soppressa da oltre ottant’anni.

È un dettaglio? Certamente, ma è proprio dai dettagli che – talvolta – si comprende lo stato di salute di un sistema. Una legge del 1941 può essere ancora straordinariamente utile. Può esserlo anche dopo essere stata modificata svariate volte ed essere stata adattata alle direttive europee, a Internet e persino alle nuove tecnologie. Eppure, alcuni “dettagli” suggeriscono che forse qualche domanda sulla necessità di una riscrittura organica della disciplina sia legittimo cominciare a porsela.

4.    Una legge stratificata e ormai dissonante

4.1 Il valore artistico nel design

Se ci concentriamo sul design, l’invecchiamento della LDA risulta ancora più evidente, spostandosi dal piano «formale» a quello «sostanziale», tanto che ha dovuto dire la sua anche la Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’art. 2, n. 10, continua infatti a prevedere la tutela autoriale per le opere del disegno industriale che presentino «di per sé carattere creativo e valore artistico».

Orbene, già non è facile delimitare il concetto di creatività, ma – lo sappiamo benissimo – risulta pressoché impossibile fornire una definizione univoca di arte, al punto che Piero Manzoni, forte dell’idea che sia l’artista a essere valorizzato dal mercato, ci prese probabilmente tutti in giro con la sua celebre Merda d’artista.

L’individuazione del valore artistico ha così impegnato per anni dottrina e giurisprudenza nella ricerca di parametri il più possibile oggettivi. La Cassazione, con la sentenza n. 23292 del 13 novembre 2015, li ha individuati, a titolo esemplificativo e senza richiederne la compresenza, nel riconoscimento dell’opera da parte degli ambienti culturali e istituzionali, nell’esposizione in mostre o musei, nella pubblicazione su riviste specializzate, nell’attribuzione di premi, nell’apprezzamento della critica, nel particolare valore raggiunto sul mercato e nella notorietà dell’autore.

Di lì a poco, però, è intervenuta la Corte di giustizia. Con la sentenza Cofemel del 12 settembre 2019, causa C‑683/17, la Corte ha chiarito che un oggetto può essere qualificato come opera quando sia originale e identificabile con sufficiente precisione e oggettività: la tutela non può dipendere da un distinto giudizio sul suo pregio estetico o artistico. La successiva sentenza Brompton Bicycle dell’11 giugno 2020, causa C‑833/18, ha applicato lo stesso criterio alle forme condizionate da esigenze tecniche, ammettendo la tutela quando residui uno spazio nel quale l’autore abbia potuto compiere scelte libere e creative.

Eppure, la normativa italiana non è stata aggiornata. Anche dopo Cofemel, la Cassazione, con la sentenza n. 33100 del 28 novembre 2023, ha continuato a richiamare il valore artistico come quid pluris richiesto dall’art. 2, n. 10, pur riconoscendo che il problema della compatibilità con la giurisprudenza europea non era decisivo nel caso sottoposto al suo esame. L’ordinanza n. 11413 del 29 aprile 2024 ha poi registrato espressamente il contrasto, senza tuttavia doverlo risolvere nella fattispecie concreta.

La permanenza del problema nella giurisprudenza italiana è stata esaminata da Margherita Manca nel contributo Quel “valore artistico” che l’Unione Europea non chiede (ma l’Italia sì), a commento dell’ordinanza del Tribunale di Venezia del 30 aprile 2025 e della sentenza Cofemel.

Nel frattempo, il quadro europeo è diventato ancora più netto. Con la sentenza del 4 dicembre 2025 nelle cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, Mio/Konektra, la Corte di giustizia ha ribadito che per le opere delle arti applicate non possono essere richiesti requisiti di originalità più rigorosi rispetto alle altre opere. Il giudice deve ricercare le scelte libere e creative nella forma dell’oggetto; elementi esterni e successivi, come l’esposizione nei musei o il riconoscimento da parte degli ambienti specializzati, possono essere considerati, ma non sono né necessari né determinanti. Anche sulla portata di questa nuova pronuncia, si è prodigata la medesima Autrice sopra citata: La Corte di Giustizia UE torna sulla “creatività” autoriale applicata ai design.

La dissonanza è quindi ormai difficilmente ignorabile: mentre il diritto dell’Unione concentra la verifica sulle scelte creative concretamente espresse nell’opera, la legge italiana continua a richiedere – almeno testualmente – il valore artistico. Se una disposizione costringe giudici e interpreti a stabilire, di volta in volta, come renderla compatibile con il diritto europeo, non sarebbe il caso che il legislatore risolvesse finalmente il problema?

4.2 Gli autori dimenticati dell’opera cinematografica

A conclusione di questa manciata di esempi, mi consentirete di concentrarmi su una delle mie grandi passioni: il cinema.

Oltre alla menzione contenuta nell’art. 2, n. 6, è quasi nell’ordine naturale delle cose che la patria di Cinecittà dedichi alle opere cinematografiche un’intera sezione della LDA, quella compresa fra gli artt. 44 e 50.

Diciamolo subito: anche questa sezione mostra evidenti i segni del tempo e degli interventi normativi che si sono succeduti. Basti pensare all’art. 46-bis, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, in attuazione della direttiva 93/83/CEE sulla radiodiffusione via satellite e sulla ritrasmissione via cavo. La disposizione è stata successivamente riscritta e modificata e oggi riconosce, a seconda delle forme di utilizzazione dell’opera, compensi adeguati e proporzionati oppure un equo compenso agli autori. Anche qui, insomma, la disciplina originaria è stata aggiornata per stratificazioni successive.

Il problema più profondo, tuttavia, è a monte. L’art. 44 LDA stabilisce che «si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico».

Un film, però, è il risultato di numerosi contributi che vengono elaborati durante il processo creativo sotto la direzione del regista. Alcuni di essi, come la scenografia o l’elaborazione dei dialoghi, possono ricevere una protezione autonoma quando ne ricorrono i presupposti. Resta il fatto che l’art. 44 individua espressamente soltanto quattro funzioni creative.

Altre componenti, fra le quali soprattutto quella del direttore della fotografia, rimangono fuori dall’elenco. Sul punto, si veda il contributo di Arlo Canella: Il direttore della fotografia: un autore dimenticato? (sull’art. 44 LDA e su Tribunale di Roma, sentenza 18 marzo 2011).

Nella saltuarietà degli apporti giurisprudenziali, la dottrina si interroga da tempo sulla portata dell’elenco. Secondo Michele Bertani, l’art. 44 costituirebbe un’eccezione alla disciplina generale dell’opera realizzata in comunione prevista dall’art. 10 LDA: sarebbero pertanto coautori soltanto coloro il cui contributo, indistinguibile e inscindibile, sia riconducibile a una delle quattro funzioni indicate dalla norma. Anche Tullio Ascarelli riferiva l’elenco non tanto alle singole qualifiche professionali, quanto alle funzioni creative concretamente esercitate: l’autore dei dialoghi, per esempio, potrebbe concorrere alla funzione propria dello sceneggiatore. Di segno più estensivo è invece la lettura proposta da G. De Virgiliis, secondo cui l’elenco avrebbe carattere esemplificativo e la qualità di coautore dovrebbe essere accertata caso per caso.

La questione è tecnicamente complessa e non è certo questa la sede per dirimerla. Ma perché dovrebbero essere la dottrina e/o la giurisprudenza a risolverla?

La LDA disciplina l’opera cinematografica muovendo dall’idea, corretta, che la creazione di un film sia il risultato di un’attività collettiva, nella quale concorrono competenze, sensibilità e apporti creativi differenti. L’art. 44, però, ci consegna un elenco figlio del proprio tempo, che il legislatore non ha ancora adeguato alla realtà contemporanea della produzione audiovisiva.

Pretendere che la norma sia ancora perfettamente adeguata è un po’ come sostenere che un film di Nolan, girato in IMAX, possa essere apprezzato allo stesso modo sullo schermo di uno smartphone.

4.3 L’intelligenza artificiale e i limiti della LDA

Il problema – in definitiva – non è che la LDA sia vecchia: non è questa la presa di posizione aprioristica da cui muovo. Vorrei anzi che fosse chiaro che, al sottoscritto, la nostra legge di riferimento piace parecchio e ha dato molto.

Eppure, addentrandomi sempre di più nei suoi meandri, è da qualche tempo che ho l’impressione di osservare un magnifico edificio storico, nel quale – architetto dopo architetto – siano stati costruiti balconcini, fronzoli, guglie e sopraelevazioni, senza però considerare che, nel frattempo, sono arrivati terremoti che hanno reso necessario rifarne le fondamenta.

Il risultato è un testo composto da norme originarie, modifiche successive, recepimenti di direttive europee, disposizioni speciali, rinvii, abrogazioni e integrazioni, sul quale si innestano interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali. Una legge del 1941 che disciplina programmi per elaboratore, banche dati, comunicazione al pubblico, piattaforme digitali e gestione collettiva dei diritti.

E che, adesso, deve confrontarsi anche con l’intelligenza artificiale.

Il legislatore, in realtà, non è rimasto del tutto immobile. Con l’art. 25 della legge 23 settembre 2025, n. 132, ha modificato l’art. 1 LDA, qualificando come protette le «opere dell’ingegno umano» anche quando siano create «con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore». La stessa legge ha poi introdotto l’art. 70-septies, che riconduce le riproduzioni e le estrazioni effettuate mediante modelli e sistemi di intelligenza artificiale alle regole sull’estrazione di testo e dati contenute negli artt. 70-ter e 70-quater.

Sono innesti importanti, certo, ma restano innesti.

Sul versante dell’autorialità, una prima risposta è ormai scritta nella legge: la tutela continua a presupporre un autore umano e l’intelligenza artificiale può solo assisterlo nella creazione. Rimangono però tutte le domande più difficili:

  • quando il risultato prodotto mediante un sistema di IA può dirsi espressione del lavoro intellettuale dell’autore?
  • Chi è autore quando l’idea è umana, il prompt è formulato da un essere umano e la selezione è umana, ma la forma espressiva viene materialmente prodotta dalla macchina?
  • Quanto deve essere creativo l’intervento umano? Quanto deve essere significativo? Quanto deve essere determinante rispetto al risultato finale?

Forse, sono domande a cui nessuna legge potrà rispondere del tutto. Resta però il fatto che la nuova formulazione dell’art. 1 indica il confine generale, ma non offre ancora criteri sufficientemente precisi per affrontare i casi nei quali il contributo umano e quello della macchina si sovrappongono.

Sempre più spesso, quindi, giudici e interpreti sono chiamati a riempire gli spazi lasciati aperti. E più una materia è delicata – e il diritto d’autore lo è, perché incide contemporaneamente sulla libertà di espressione, sulla remunerazione della creatività, sulla circolazione della cultura, sull’innovazione e sulla concorrenza – più è rischioso affidare alla sola interpretazione il compito di colmare lacune strutturali.

Piuttosto che domandarci come possiamo aggiornare ancora la LDA, credo quindi che dovremmo chiederci: ha ancora senso farlo?

Il quesito non viene posto per partito preso, ma perché l’attuale struttura di norme originarie, novelle, rimandi e lacune – in breve, la sua stratificazione – costringe sempre più spesso giudici e interpreti a svolgere il lavoro che dovrebbe competere al legislatore.

Come abbiamo visto in apertura, nei primi anni Duemila, il legislatore non aveva affidato al Governo il riordino dell’intero diritto d’autore. Aveva però riconosciuto almeno la necessità di coordinarlo con la proprietà industriale in materia di disegni e modelli. Peccato che il CPI sia stato promulgato, mentre la LDA sia rimasta lì, affidata a modifiche e integrazioni successive.

E allora forse, dopo ottantacinque anni, una nuova legge sul diritto d’autore non sarebbe una rivoluzione copernicana.

Daniele Camaiora – Canella Camaiora Studio Legale

 

Bibliografia

Sulla necessità di una nuova legge sul diritto d’autore