Rassegne stampa: Sanzioni UE e settore marittimo: l’importanza delle certificazioni nella sentenza “Atameken”

Sanzioni UE e settore marittimo: l’importanza delle certificazioni nella sentenza “Atameken”

Aprile 16, 2026

Su questo numero del quotidiano “IL SECOLO XIX” è apparso l’articolo a cura dell’avv. Luca Di Marco di Dardani Studio Legale (studio membro di ASLA Associazione Studi Legali Associati) in cui si discute dell’ importanza delle certificazioni nella sentenza “Atameken”.
La sentenza n. 1293/2025 del TAR Liguria rappresenta un significativo esempio di applicazione delle sanzioni europee nei confronti della Russia nel settore marittimo e contribuisce a chiarire in modo puntuale l’ambito operativo dell’art. 3-sexies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014.
Il caso riguarda la motonave “Atameken”, di proprietà della società kazaka KTZ Express Shipping TOO, alla quale la Capitaneria di Porto di Genova aveva negato l’accesso allo scalo per l’imbarco di componenti di turbine a gas destinati in Azerbaijan. Il provvedimento interdittivo era fondato sull’art. 3-sexies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, che vieta l’accesso ai porti dell’Unione non solo alle navi battenti bandiera russa o che abbiano cambiato bandiera dopo il 24 febbraio 2022, ma anche, ai sensi del paragrafo 1-bis, alle navi che, dopo l’8 aprile 2023, risultino “certificate” dal Registro Marittimo Russo (RMRS).


La nave non batteva bandiera russa ed era stata cancellata dal registro navale della Federazione Russa il 7 febbraio 2022, quindi prima della data rilevante ai fini del cambio di bandiera. Tuttavia, risultava in possesso di un certificato statutario (Document of Compliance – ISM Code) rilasciato dal RMRS nel marzo 2023 e successivamente confermato nel 2024. Proprio questo elemento ha posto il nodo interpretativo centrale della controversia: se l’espressione “nave certificata” debba riferirsi esclusivamente ai certificati di classe o anche alle certificazioni statutarie.
L’armatore sosteneva che il divieto dovesse riguardare soltanto le navi in possesso di certificati di classe rilasciati dal registro russo, evidenziando che la classificazione tecnica dell’unità era affidata a un ente italiano. A suo avviso, la mera presenza di un certificato statutario non avrebbe potuto integrare il presupposto interdittivo, trattandosi di documentazione diversa per funzione e natura giuridica rispetto al certificato di classe.
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