Su questo numero del quotidiano “IL SECOLO XIX” è apparso l’articolo a cura degli Avv.ti Marco Cottone e Paolo Catalano di Legance Avvocati Associati (studio membro di ASLA Associazione Studi Legali Associati) in cui viene discusso del regolamento ENAC Edizione n° 1 del 13/11/2024 intitolato “Misure alternative di sicurezza per gli aeroporti demaniali statali e per gli aeroporti privati destinati alla mobilità aerea territoriale (regional air mobility)” che ha ufficialmente tracciato un primo regime giuridico nazionale della Regional Air Mobility.
Il Regolamento individua le definizioni operative, l’elenco delle categorie di velivoli compatibili – tra cui, in primo luogo, aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15.000 kg, elicotteri e servizi speciali come voli medici o antincendio – e introduce uno schema organico per la valutazione del rischio, basato su due moduli tecnici: il Modulo A, che raccoglie le caratteristiche strutturali e operative dello scalo, e il Modulo B, che contiene la matrice del rischio. Dalla combinazione dei due moduli deriva l’assegnazione dell’aeroporto a una delle quattro categorie di rischio previste dal Regolamento, in base alle quali vengono determinate le “misure alternative di sicurezza” da applicare.
Tali misure alternative rappresentano un insieme di quegli strumenti tecnici e procedurali che sostituiscono, in modo proporzionato e giustificato, le regole di sicurezza aeroportuale previste per gli aeroporti commerciali di grandi dimensioni. Si tratta, in sostanza, di un sistema di sicurezza calibrato sul livello di rischio effettivo dello scalo e sul tipo di operazioni svolte, che può comprendere misure fisiche (recinzioni, varchi controllati, videosorveglianza), organizzative (controllo accessi del personale, registri di autorizzazione, vigilanza) e operative (procedure semplificate di controllo passeggeri o bagagli, piani di emergenza ridotti).
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