14Ott2022

Alcune considerazioni sulla debenza del contributo richiesto dall’Autorità di regolazione dei trasporti

Con delibera n. 181/2021 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (meglio nota come “ART”), approvata, ai fini dell’esecutività, dal DPCM 14 gennaio 2022, e integrata dalla determina del Segretario generale n. 27/2022 del 15 marzo 2022, sono state definite “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022”.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., come riformulato dall’articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Morandi), “gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell’ART.

Il contributo è fissato annualmente dall’Autorità – con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio.

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