18Giu2022

Le recenti novità legislative in tema di autotrasporto

Negli ultimi mesi l’autotrasporto, anche a causa della crisi energetica che ha fatto lievitare vertiginosamente la principale voce di costo delle imprese del comparto, è tornato al centro delle attenzioni del legislatore, il quale ha recentemente introdotto alcune novità alquanto significative.

Dopo l’abrogazione dei costi minimi di sicurezza, i corrispettivi dovuti al vettore per l’esecuzione dei servizi di trasporto erano tornati, con poche limitazioni, ad essere liberamente negoziabile fra le parti.

Con il recente Decreto Ucraina (D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20.05.2022, n. 51) sono state introdotte delle disposizioni normative che tornano ad incidere sulla libera negoziazione dei corrispettivi dovuti al vettore. L’art. 14 del citato decreto ha, infatti, previsto che in tutti i contratti di trasporto stipulati in forma scritta debba essere inserita una “clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”. L’eventuale mancato inserimento di tale clausola rende (ai fini di cui al D.lgs 286/05) il contratto scritto equiparato al contratto verbale. Con quali conseguenze? Il medesimo art. 14 del Decreto Ucraina stabilisce che, nel caso di contratti non stipulati in forma scritta, il corrispettivo “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio” pubblicati dal Ministero e che da oggi in avanti dovranno essere aggiornati trimestralmente. Si tratta, a ben vedere, della reintroduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo di costi minimi, ancorché limitati ai soli contratti di trasporto verbali, oppure ai contratti scritti incompleti sotto il profilo degli elementi essenziali elencati all’art. 6, comma 3, del D.lgs 286/05.

La L. 51/2022 non si è limitata a convertire il c.d. Decreto Ucraina, ma ha anche introdotto delle nuove disposizioni che avranno anch’esse un impatto alquanto significativo su talune tipologie di trasporti e, segnatamente, sui trasporti di merci pallettizzate.

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