10Feb2021

Responsabilità civile delle pubbliche amministrazioni per contaminazione di un sito – possibilità – natura e presupposti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2020 n. 6349 si pronuncia su un tema estremamente importante e frequentemente ricorrente nella prassi, ma sorprendentemente poco trattato dalla giurisprudenza amministrativa: la possibilità di configurare una responsabilità della pubblica amministrazione per aver causato una contaminazione ambientale tramite il non corretto esercizio dei poteri amministrativi in materia autorizzatoria, di vigilanza, di controllo e di intervento d’ufficio, eventualmente in concorso con soggetti privati.

A fronte di un orientamento che nega la stessa possibilità astratta di configurare un tal genere di responsabilità, la sentenza in oggetto non esclude affatto la configurabilità teorica di una responsabilità da illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2043 c.c., della pubblica amministrazione per l’inquinamento causato dal non corretto esercizio dei propri poteri, in particolare dalla carenza e dal ritardo di attività di messa in sicurezza e bonifica che sarebbero state di sua competenza. Anzi l’ammette implicitamente, anche se poi – in concreto – ritiene che non siano stati dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità stessa, in particolare il danno e la colpa. A quest’ultimo riguardo viene negata l’identificazione fra la colpa e il fatto puro e semplice del ritardo, in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2886).

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