15Gen2016

La qualificazione delle professioni non organizzate

a cura di Emanuele Montemarano
Presidente dell’Organismo di Vigilanza di ACCREDIA


   La legge n. 4 del 14 gennaio 2013 disciplina, per la prima volta, lo svolgimento delle «professioni non organizzate», con l’obiettivo di definire norme omogenee a supporto della qualità delle prestazioni professionali che non siano già oggetto di un sistema pubblicistico di regole e di controlli.
   Si tratta di un’importante novità, anche in considerazione dell’emergere sul mercato di un numero sempre crescete di professioni «atipiche», non facilmente riconducili ai modelli che si sono consolidati nel corso del tempo e che sono attualmente prive di un meccanismo ufficiale di regole e di controlli a tutela dell'utenza.
   Tutto l’impianto normativo della legge n. 4 del 2013 si rivolge alle professioni non organizzate. L’art. 1 della legge con tale espressione intende “l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

   Lo stesso articolo specifica che la professione può essere esercitata in qualunque forma giuridica (individuale o collettiva, autonoma o subordinata).
   L’art. 1 della legge, a tutela del destinatario delle professioni non organizzate, stabilisce che le stesse, per poter beneficiare del meccanismo certificativo previsto dalla legge, devono essere svolte secondo i seguenti princìpi:

   I soggetti che, a vario titolo, saranno chiamati a «certificare» il professionista dovranno, quindi, garantire alla collettività il rispetto da parte del singolo, nell’esercizio della professione, degli anzidetti criteri di comportamento, oltre ai requisiti specifici che saranno codificati per le singole categorie di lavoratori.
   L’aspetto più innovativo della legge n. 4/2013 è certamente quello della possibilità di «certificare» i lavoratori che appartengono alla categoria delle professioni non organizzate. L’art. 6 della legge promuove infatti «l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1». La «certificazione di qualità», finora riconosciuta alle aziende che operano con uno standard elevato di qualità, viene quindi estesa ai singoli lavoratori, a condizione che rispettino sia i princìpi di comportamento generali elencati al precedente paragrafo, sia le disposizioni dettate specificamente per la singola categoria professionale.
   Il meccanismo di qualificazione previsto dalla legge n. 4 si articola quindi attraverso due fasi:

 

   Il percorso di qualificazione dei professionisti richiede in primo luogo che, per ogni professione non organizzata, sia redatta una Norma Tecnica che definisca i requisiti caratteristici della categoria professionale da qualificare. Stabilisce infatti l’articolo 6 della legge che «la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione».
   Allo scopo di garantire adeguata pubblicità all’emissione della Norma Tecnica per la singola categoria professionale, l’ultimo comma dell’articolo 6 dispone che «il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1».
   Le parti sociali che intendano procedere alla pubblicazione della Norma Tecnica dovranno pertanto promuovere l’apertura presso l’UNI di un tavolo tecnico, il cui sbocco sarà la pubblicazione, con valore ufficiale, della Norma Tecnica, che a quel punto costituirà lo standard nazionale di riferimento contenente i requisiti di qualità della professione di riferimento e, conseguentemente, il presupposto della certificazione di qualità del singolo lavoratore.
   In questa fase il ruolo delle associazioni di categoria è riconosciuto dalla stessa legge, che all’articolo 9 stabilisce che «le associazioni professionali e le loro forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi».
   Una volta pubblicata la Norma Tecnica, i singoli lavoratori potranno essere qualificati, con un meccanismo di verifica analogo a quello adottato per le imprese che richiedono la certificazione di qualità. Affinché la certificazione del lavoratore abbia valore ufficiale dev’essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, vale a dire riconosciuto, per lo specifico settore, dall’ente nazionale di accreditamento, costituito in base al regolamento europeo n. 765 del 2008, che prevede appunto, per ciascuno dei 28 Stati Membri, la presenza di un unico ente di diritto pubblico preposto ad accreditare qualsiasi organizzazione intenda rilasciare attestazioni di conformità a norme tecniche (l’ente italiano di accreditamento è Accredia). Una certificazione rilasciata al lavoratore da un organismo di certificazione non accreditato da Accredia sarà pertanto priva di qualsiasi valore legale.
   Caratteristica della certificazione, peraltro, è quella di prevedere controlli periodici, di regola annuali, sicché la qualificazione del lavoratore, oggetto di iniziale concessione, sarà oggetto di un monitoraggio periodico.
   Anche rispetto alla fase della certificazione, la legge valorizza il ruolo delle associazioni professionali, prevedendo l’articolo 9 che le stesse «possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento» rilasciato da Accredia.
   La legge n. 4/2013 ha riscosso immediato successo, con il riconoscimento (già completato o in fase di completamento) dei requisiti di qualità di diverse categorie professionali, nei settori più diversi (saldatori. fotografi, naturopati, osteopati, esperti di tecnologia dell’informazione, chinesiologi, comunicatori, archivisti, bibliotecari...). Sicuramente la risposta positiva del mercato alla legge n. 4/2013 dipende dalla necessità di elevare a requisito le migliori prassi di ciascun settore professionale e rispondere al bisogno sociale di qualità e capacità, per professioni considerate particolarmente critiche e che, allo stato attuale, non sono oggetto di regolamentazione normativa.
   Si tratta quindi di un’opportunità preziosa per le parti sociali coinvolte nei vari settori della produzione dei beni e dei servizi, dal momento che i velocissimi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel funzionamento delle società e delle economie globalizzate stanno spesso rendendo obsolete ed inadeguate le norme che regolano il funzionamento delle professioni.