07Feb2020

La nozione di incidente ai sensi della Convenzione di Montreal secondo la ECJ: il caso C-532/18

Con la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in data 19 dicembre 2019, all’esito della causa C-532/18, la Corte ha affrontato la questione della responsabilità del vettore aereo in caso di incidente a bordo.

La decisione della Corte ha trovato origine nella controversia per il risarcimento dei danni patiti da un passeggero, a bordo di un velivolo del vettore austriaco Niki Luftfahrt, a causa del rovesciamento di un caffè caldo.

Nello specifico al passeggero, una minore, erano state cagionate delle ustioni quando, per ragioni ignote, le si era rovesciato addosso il caffè caldo servito dagli assistenti di volo al padre e posto sul tavolino pieghevole posto dinnanzi a quest’ultimo.

Il vettore aereo negava ogni coinvolgimento della propria responsabilità nei fatti di causa, ritenendo l’evento non sussumibile alla nozione di incidente di cui all’art. 17 della Convenzione di Montreal (1). A detta del vettore tale evento, il rovesciarsi di un caffè, non sarebbe infatti un evento inerente al volo.

Non rinvenendosi nel corpo della suddetta Convenzione una specifica definizione della nozione di “incidente”, la Corte suprema austriaca (l’Oberster Gerichtshof) adiva in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di ottenere una pronuncia sul punto.

La suddetta Corte europea è stata quindi chiamata a fornire un’interpretazione della nozione di incidente ai sensi dell’art. 17 co. 1 della Convenzione che così recita: “il vettore è responsabile per i danni patiti in caso di decesso o di lesioni personali causati al passeggero qualora l’incidente che abbia causato il decesso o la lesione sia occorsa a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi operazione di imbarco o sbarco”.

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